Anno XXXIV - Numero 9 - 28 ottobre 2011

Dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

Fiere all’estero: tra nuove regole di territorialità IVA e ulteriori adempimenti 
a cura della Dott.ssa Chiara Mejnardi, Dottore Commercialista in Torino

 
Dal 1° gennaio 2010 sono state introdotte una serie di novità in ambito IVA, che hanno portato – da un lato – alla semplificazione del sistema di applicazione dell’imposta e – dall’altro – alla promozione di azioni di contrasto alle frodi IVA. In particolare, con l’implementazione del c.d. VAT Package è stata rivista la definizione della territorialità delle prestazioni di servizi, con l’introduzione di una nuova regola generale (basata sul luogo di stabilimento del committente) e alcune, circoscritte deroghe (che nulla hanno a che vedere con le molteplici regole speciali in vigore fino al 31 dicembre 2009).

Inoltre sono stati adottati diversi strumenti – quali l’estensione dell’applicazione del meccanismo del reverse charge, l’inclusione dei servizi resi e ricevuti negli elenchi INTRASTAT, l’introduzione della comunicazione  delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata c.d. elenchi black list, l’aggiornamento della banca dati VIES etc. – che concorrono alla lotta alle frodi in ambito IVA, anche facendo leva sulla cooperazione amministrativa tra gli Stati.

Per quanto riguarda fiere e convegni e, più precisamente, per le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le relative prestazioni accessorie sono state introdotte nuove regole IVA a partire dal 1° gennaio 2011. 

Secondo le nuove regole, nell’ambito B2B, i servizi relativi all’organizzazione di tali manifestazionisono imponibili ai fini IVA in Italia se resi a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (in applicazione della c.d. regola generale, di cui all’art. 7-ter, co. 1, lett. a, DPR 633/72, vedasi anche la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37/2011). 
Invariate sono invece le regole relative all’accesso a tali eventi, cioè le prestazioni di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto d’accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica (art. 32, Regolamento UE n. 282/2011). Le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, sono imponibili ai fini IVA nel luogo in cui si svolgono le manifestazioni stesse (art. 7-quinquies, co. 1, lett. b, DPR 633/72). 

Alcune esemplificazioni possono essere utili per meglio comprendere il meccanismo di applicazione dell’imposta nelle diverse circostanze e per mettere a fuoco i diversi adempimenti correlati.

Una società italiana partecipa ad una fiera a Francoforte. L’ente fiera locale addebita i servizi relativi all’organizzazione dell’evento, ivi incluso lo spazio espositivo occupato dalla società italiana e i servizi accessori. 
Fino al 31.12.2010, la società italiana avrebbe ricevuto dall’ente fiera di Francoforte una fattura comprensiva di IVA tedesca e – per ottenerne il rimborso – avrebbe dovuto presentare specifica istanza di rimborso, indirizzata all’autorità fiscale tedesca (dal 2010, tale istanza poteva essere presentata per via elettronica). 
Dal 1° gennaio 2011, le regole cambiano. La società italiana riceve dall’ente fiera di Francoforte una fattura senza addebito di IVA tedesca e provvede all’applicazione dell’IVA italiana mediante reverse charge (con emissione di autofattura ovvero integrazione della fattura estera, come ammesso dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 12/2010, par. 3.2). Inoltre, la società italiana deve includere tale servizio nell’elenco INTRASTAT dei servizi ricevuti nel periodo di riferimento, specificando – fra le altre informazioni – anche il codice servizio e le modalità di pagamento.

Ancora più articolati sono gli adempimenti nell’ipotesi di partecipazione ad una manifestazione organizzata dall’ente fiera di Dubai.
Fino al 31.12.2010, la società italiana avrebbe registrato la nota di addebito emessa dall’ente fiera di Dubai, per una esposizione ivi organizzata, tra le operazioni fuori campo IVA, per carenza del presupposto territoriale.
Dal 1° gennaio 2011, invece, la prestazione relativa all’organizzazione di una fiera, resa ad un soggetto passivo IVA in Italia è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia. Operativamente, quindi, la società italiana deve applicare l’IVA italiana con il meccanismo del reverse charge (con emissione di autofattura). Inoltre, dal momento che il fornitore è un operatore economico residente in un Paese black list (Dubai è uno dei 7 emirati che costituiscono gli Emirati Arabi Uniti), la società italiana deve includere tale servizio nella comunicazione  delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. elenco black list).

Sostanzialmente invariate sono invece le regole relative all’accesso ad una fiera. Ad esempio, una società italiana visita una fiera a Parigi e riceve dal fornitore estero la fattura relativa al biglietto d’ingresso, comprensiva di IVA francese. 
L’operazione non è rilevante ai fini IVA in Italia, per carenza del presupposto territoriale, inoltre non deve essere rilevata nell’elenco INTRASTAT dei servizi ricevuti nel periodo di riferimento (per espressa esclusione di cui all’art. 50, co. 6, DL 331/93 e all’art.  1, co. 1, lett. b, DM 22 febbraio 2010). Per ottenere il rimborso dell’IVA francese, la società italiana deve presentare specifica istanza, esclusivamente via web, entro il 30 settembre dell’anno successivo.

Direttore responsabile: Giuliano Lengo
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Redazione a cura di: Centro Estero per l'Internazionalizzazione e Camera di commercio di Torino 
Testata registrata presso il Tribunale di Torino ( aut. n. 34 del 19/05/2009 )


DISCLAIMER La Camera di commercio di Torino e il Centro Estero per l'Internazionalizzazione (Ceipiemonte) non assumono responsabilità in merito agli annunci pubblicati. Prima di avviare relazioni d'affari, si consiglia di provvedere a richiedere informazioni alle competenti rappresentanze italiane all'estero.
Alcune segnalazioni sono a cura del settore Europa e Imprese della Camera di commercio di Torino che si propone di fornire alle PMI informazioni e assistenza in materia comunitaria tramite la Banca Dati Cooperazione Internazionale - Business Cooperation Database - creata dalla Commissione Europea e accessibile tramite i punti locali della rete Enterprise Europe Network. La rete copre attualmente i 27 Paesi UE, Norvegia, Islanda, Svizzera, Turchia, Israele, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Armenia, Russia e Cile.
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