Anno XXXVII - Numero 11 - 19 dicembre 2014

Dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

“Patent box”: regime agevolato di tassazione dei redditi derivanti da brevetti ed opere dell’ingegno
Stefano Battaglia - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino – Gruppo di lavoro “Rapporti internazionali”
Socio Starola Cantino Battaglia Sandri – Dottori Commercialisti Associati

Nel disegno di legge di stabilità per il 2015, attualmente all’esame del Senato (A.S. n. 1698, art. 1, commi 32-40), trova spazio la disciplina del c.d. “regime di patent box”: in sintesi, un nuovo sistema opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto o dalla concessione a terzi di alcune tipologie di beni immateriali (in particolare, di brevetti ed opere dell’ingegno).
Tale regime trae ispirazione dagli analoghi istituti già in vigore in altri Paesi dell’U.E. (tra i quali Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna), e risponde alla finalità, espressamente riconosciuta dalla relazione tecnica di accompagnamento, di rendere il mercato italiano più attrattivo per gli investimenti in beni immateriali. Con ciò, di fatto, viene perseguito un duplice obiettivo: da un lato di natura “difensiva” ed antielusiva (mantenere in Italia gli intangibles quivi già esistenti, evitandone la delocalizzazione in Paesi con fiscalità più bassa), dall’altro di incentivazione degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo e di promozione della collocazione in Italia di beni immateriali attualmente detenuti all’estero (da imprese italiane o estere).

La possibilità di optare per il regime di patent box è riconosciuta a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa (società di capitali, società di persone, imprese individuali); vi possono accedere anche società ed enti non residenti, purché abbiano sede in Paesi con i quali è in vigore un accordo contro le doppie imposizioni e con i quali esista un effettivo scambio di informazioni.
L’opzione dura per cinque esercizi – a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ossia dall’anno solare 2015 – durante i quali è irrevocabile.

In base all’elencazione normativa, sono agevolabili i redditi derivanti dall’utilizzo di:
a.    opere dell’ingegno;
b.    brevetti industriali;
c.  marchi di impresa “funzionalmente equivalenti ai brevetti” (sono definiti come tali i marchi il cui mantenimento, accrescimento o sviluppo richiede il sostenimento di spese per attività di ricerca e sviluppo), esclusi in ogni caso i marchi esclusivamente commerciali;
d.   processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico.

Data la formulazione letterale del testo, si ritiene che, per beneficiare dell’agevolazione, i beni immateriali non debbano necessariamente essere registrati dal titolare, essendo sufficiente la loro tutelabilità giuridica almeno potenziale.
L’agevolazione riconosciuta dalla norma consiste nella esclusione, dalla formazione del reddito complessivo del soggetto titolare, di una quota pari al 50% dei redditi derivanti dall’utilizzazione dei beni immateriali, sia ai fini delle imposte sui redditi (IRES o IRPEF) che dell’IRAP. Tuttavia, nei primi due anni di operatività della misura, la detassazione sarà limitata ad una quota di reddito inferiore, rispettivamente pari al 30% per il 2015 ed al 40% per il 2016.
Il beneficio compete sia nel caso di utilizzo diretto del bene da parte del titolare che nel caso di concessione in uso a terzi. Nell’ipotesi di utilizzo diretto, la quantificazione del reddito derivante dall’utilizzazione degli intangibles deve necessariamente avvenire sulla base di una apposita procedura di ruling, svolta in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, mediante la quale si procede (a) alla individuazione dei componenti positivi di reddito imputabili all’uso dei beni e (b) alla definizione dei criteri per la corretta identificazione e quantificazione dei componenti negativi correlati ai ricavi.
Analoga modalità (procedura di ruling) è richiesta anche nel caso in cui i redditi da sfruttamento dei beni immateriali siano prodotti nell'ambito di operazioni intercorse tra imprese o società facenti parte di un medesimo gruppo.
In ogni caso:
-    l’agevolazione è applicabile a condizione che i soggetti beneficiari svolgano attività di ricerca e sviluppo (anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca e organismi equiparati) finalizzate a realizzare beni immateriali rientranti tra le categorie agevolabili;
-    la quota di reddito effettivamente detassato è determinata sulla base del rapporto tra (a) i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e (b) i costi complessivi sostenuti per produrlo; ciò, secondo la relazione tecnica, per la necessità di collegare l’agevolazione “allo svolgimento di un’effettiva attività economica in Italia”.

Una ulteriore rilevante agevolazione prevista nell’ambito del sistema di “patent box” è costituita dalla integrale detassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali agevolabili, a condizione che almeno il 90% per cento del corrispettivo derivante dalla loro cessione sia reinvestito, entro il secondo esercizio successivo alla vendita, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.

Le modalità di applicazione del regime di “patent box” saranno comunque precisate con l’emanazione di un apposito decreto attuativo (che, tra l’altro, individuerà specificamente le tipologie di marchi escluse dall’agevolazione).


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