Anno XXXVII - Numero 10 - 28 novembre 2014

Approfondimento - E-commerce e le nuove regole IVA

Dal 1° gennaio 2015 cambieranno le regole IVA sulle prestazioni di e-commerce
di Marco Peirolo, Esperto fiscale Ceipiemonte

Dall’anno prossimo cambieranno le regole impositive applicabili, ai fini IVA, ai servizi di e-commerce. Si tratta delle operazioni riconducibili al cd. “commercio elettronico diretto”, che la normativa in materia di IVA qualifica nell’ambito delle prestazioni di servizi in quanto la vendita ha per oggetto beni o servizi che vengono messi a disposizione dei destinatari in forma digitale e tramite una rete elettronica (es. downloading di un software o di un e-book).

Dal 1° gennaio 2015, i servizi di e-commerce resi a clienti che non agiscono in veste di soggetti passivi IVA saranno tassati nel Paese del committente, indipendentemente dal Paese del fornitore (UE o extra-UE), applicando pertanto la regola territoriale già attualmente prevista per i servizi di e-commerce resi a clienti che operano come soggetti IVA.

Sul piano procedurale, le modalità di applicazione dell’imposta dipenderanno dallo status del committente, in quanto i servizi destinati agli operatori economici continueranno a essere assoggettati al meccanismo dell’inversione contabile (cd. reverse charge), con l’IVA assolta direttamente dal cliente; per i servizi acquistati dai “privati consumatori”, invece, l’imposta sarà applicata dal fornitore (UE o extra-UE) previa identificazione nel Paese comunitario del cliente, oppure attraverso il regime speciale del cd. “mini one stop shop” (MOSS), attualmente previsto per i servizi di e-commerce forniti da soggetti extracomunitari.
In pratica, il fornitore che opti per il MOSS dichiara e versa l’IVA dovuta sui servizi forniti in ambito comunitario presso l’Autorità fiscale di un unico Paese membro, evitando così di identificarsi nei vari Paesi membri dei propri clienti.

Il regime in esame prevede che il fornitore presenti allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni trimestre contenente, per ciascun Paese membro di consumo, il valore totale, al netto dell’IVA, delle prestazioni rese e l’importo totale dell’imposta corrispondente, suddiviso per aliquote.
La dichiarazione deve essere presentata entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza del trimestre, anche se nel periodo di riferimento non sono stati forniti servizi elettronici. L’IVA è versata nel momento in cui viene presentata la dichiarazione, utilizzando il numero di riferimento unico che il Paese membro di identificazione assegna alla dichiarazione e comunica al soggetto passivo. Successivamente, il Paese membro di identificazione distribuisce gli importi dell’IVA incassata ai diversi Paesi membri di consumo, trattenendo una percentuale.

Il MOSS rappresenta, dunque, l’ulteriore novità relativa alle operazioni del commercio elettronico “diretto”. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha definito la procedura che le imprese italiane ed extracomunitarie interessate ad avvalersi del regime speciale devono seguire per richiedere, a partire dal 1° ottobre 2014, la registrazione in Italia, ferma restando la successiva entrata in vigore della normativa di recepimento che stabilirà l’effettiva applicazione del regime a decorrere dal 1° gennaio 2015.
La registrazione, in particolare, può riferirsi, alternativamente, al “regime UE” – per le imprese italiane ed extracomunitarie con stabile organizzazione in Italia – e al “regime non UE”, per le imprese extracomunitarie prive di stabile organizzazione e di identificazione IVA nell’Unione europea.

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la procedura di registrazione avviene esclusivamente, in via diretta ed elettronica, attraverso le funzionalità rese disponibili sul sito proprio sito Internet (www.agenziaentrate.gov.it).
In particolare, i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati ai fini IVA in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, utilizzano le funzionalità ad essi rese disponibili, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali; i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro, che scelgono di identificarsi in Italia, devono invece richiedere la registrazione compilando un modulo on line disponibile sul predetto sito Internet, nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese. L’Agenzia, per il tramite del Centro Operativo di Venezia, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via mail, al fine di completare il processo di registrazione:

  • il numero di identificazione IVA attribuito;
  • il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia;
  • la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese.

 


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