Anno XXXVII - Numero 9 - 28 ottobre 2014

Dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

Rimpatrio dei capitali: il punto della situazione
A cura di Roberto Tamburelli, Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Torino

La stretta sui capitali detenuti in modo illegale all’estero è sempre più forte ed efficace.
Le amministrazioni finanziarie della maggior parte dei paesi mondiali, consce che molta dell’evasione fiscale avviene tramite l’utilizzo di strutture estere che ne detengono i frutti, hanno raggiunto diversi accordi miranti alla eliminazione di segreti e barriere che hanno fatto la fortuna di stati e “staterelli” negli ultimi decenni. L’obiettivo è quello di arrivare (si pensa dal 2018 con effetto retroattivo sulla raccolta delle informazioni forse già al 1 gennaio 2015) a quello che si definisce lo “scambio automatico di informazioni”. Esso consiste nell’obbligo, del paese che riceve attività di un residente di un paese estero, di informare tale paese estero sull’esistenza delle stesse in via automatica. Da luglio è in vigore un simile accordo specifico con gli Stati Uniti ( FACTA).

Dal punto di vista nazionale si sta agendo sia aumentando le conseguenze sanzionatorie per le irregolarità, è in fase di approvazione il provvedimento normativo che contiene anche le disposizioni in materia di “autoriciclaggio”, sia introducendo un'ultima possibilità, per chi detiene capitali all’estero in via non “ufficiale” di regolarizzare gli stessi: trattasi della comunemente detta “ Voluntary Disclosure”.

All’estero molti istituti bancari, anticipando i tempi, hanno già iniziato a non aprire più conti correnti “non ufficiali” e, nella maggior parte dei casi, a convocare la vecchia clientela intimandogli di regolarizzare la propria posizione. Questo anche sulla scorta di recenti episodi successi sia negli USA che in Francia dove funzionari di una importante banca elvetica sono stati incriminati per concorso in evasione fiscale nei rispettivi paesi.

Per quanto riguarda i contribuenti italiani l’operazione di regolarizzazione dei propri capitali detenuti all’estero in realtà ha visto, ad oggi e dopo l’ultimo scudo fiscale, due periodi.
Ante pubblicazione della circolare della Agenzia n° 38/E del 23 dicembre 2014 sono state effettuate alcune operazioni basate su un contraddittorio con l’Agenzia ma su nessuna specifica previsione normativa.
La circolare 38/E ha aperto ad una seconda fase, ancora oggi in corso, in cui, invocando uno degli ultimi paragrafi del capitolo 5 della stessa, l’Amministrazione si impegna a ridurre, in applicazione dell’ Art. 7 comma 4 del D.lgs 472/1997 (fino ad ora praticamente lettera morta) uno sconto della metà sulle sanzioni dei soggetti che volontariamente si presentano per regolarizzare la propria posizione. Si noti che si tratta di corrispondere le imposte sui redditi evasi in modo pieno e di beneficiare di una riduzione solamente sulle sanzioni sia relative al monitoraggio fiscale (quadro RW) che ai redditi non dichiarati. Ad oggi non c’è nessuno sconto sulle conseguenze eventuali penali dei comportamenti dei contribuenti ne su conseguenze indirette: accertamenti su aziende collegate al contribuente o simili. In pratica a tale opportunità hanno aderito principalmente coloro che detenevano all’estero capitali “congelati” da più di 10 anni.

La terza fase dovrebbe iniziare con la approvazione ed entrata in vigore della legge “ad hoc” in iter alle Camere. Ad oggi, il testo licenziato da Governo, non introduce, dal punto di vista degli sconti, grandi novità rispetto alla situazione attuale, ad eccezione della copertura penale per la maggior parte dei reati collegati.
In particolare si parla sempre e solo di sconto sulle sanzioni, le imposte devono essere versate in misura piena.
Si apre alla possibilità di non applicare il raddoppio dei termini di accertamento in caso di somme detenute in paesi, oggi black-list,  che hanno in vigore un accordo specifico con l’Italia sullo scambio di informazioni o che lo raggiungeranno nei sessanta giorni successivi alla entrata in vigore della legge. Per il paese che più interessa (la Svizzera) sembra che il soddisfacimento della condizione sia praticamente impossibile in quanto l’iter loro di approvazione dei trattati dura normalmente due-tre anni e gli stessi sono spesso poi sottoposti a referendum popolare.

Il provvedimento non risolve poi alcuni aspetti tecnico-operativi che da più parti erano stati messi in risalto: le sanzioni sul quadro RW in caso di delegati di firma, la possibilità di instaurare un dialogo preventivo con l’Amministrazione, la possibilità di prenotarsi l’operazione tramite una pre-istanza che consenta al professionista di recarsi all’estero a prelevare la documentazione necessaria per la compilazione della istanza senza il rischio di essere “accertato” in dogana (fatto che precluderebbe la possibilità di aderire al rimpatrio da parte del contribuente).


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