Anno XXXVII - Numero 1 - 30 gennaio 2014

Dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

Novità positive sul ruling internazionale
A cura di Alessandro Terzuolo, Partner dello Studio Terzuolo-Brunero & Associati

Lo strumento del ruling internazionale è comune in numerosi Paesi aderenti all’OCSE e rappresenta un valido sistema per chiarire, a priori e in modo definitivo, situazioni foriere di eventuali potenziali conflitti, tra gli operatori economici ed il Fisco, su questioni tributarie.

In ambito economico, la certezza delle norme fiscali risulta un fattore chiave per la realizzazione di investimenti transnazionali. È proprio con questo obiettivo che il Decreto “Destinazione Italia” (DL 23.12.2013 n. 145) ha ampliato le situazioni giuridiche in cui può essere applicato lo strumento del ruling internazionale in materia fiscale.

La procedura del ruling, che si conclude con un accordo tra contribuente e Amministrazione finanziaria, è destinata ad imprese con attività internazionale e riguardava, fin ora, le questioni connesse a prezzi di trasferimento (transfer price), agli interessi, alle royalties e ai dividendi. Con l’introduzione del Decreto, l’ambito applicativo di questo strumento si amplia anche alla valutazione della sussistenza o meno di una stabile organizzazione in Italia di un’impresa estera.

Per stabilire se un’impresa estera realizza una stabile organizzazione in Italia (con fondamentali ricadute tributarie) si potrà quindi accedere alla procedura del ruling internazionale valutando non solo l’art. 162 del TUIR, ma soprattutto le Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione stipulate dall’Italia (in particolare con riferimento all’art. 5 dell’OECD Model Tax Convention).

Inoltre la validità dell’accordo, vincolante per il contribuente e per l’Amministrazione finanziaria, è estesa al periodo d’imposta in cui lo stesso è stato concluso ed ai quattro successivi (passando sostanzialmente da 3 a 5 anni di validità); in tale periodo di tempo sono inibiti i poteri dell'Amministrazione finanziaria sul tema oggetto di ruling.

Nell’intento del Legislatore, l’ampliamento del ruling di standard internazionale dovrebbe quindi favorire gli investimenti esteri e comportare, oltre a quanto detto, una riorganizzazione all’interno dell’Amministrazione che devolverà ad un unico Ufficio competente la gestione delle istanze in questione.


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