Anno XXXVI - Numero 10 - 29 novembre 2013

Dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

Recenti principali novità fiscali riguardanti alcuni Paesi esteri
A cura del dott. Gian Piero Balducci, Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Si riportano di seguito alcune importanti e recenti novità fiscali che hanno interessato la Germania, la Francia, l’Irlanda, la Svizzera, Hong Kong, Taiwan e Singapore.

GERMANIA - Transfer pricing
Le aziende tedesche che hanno rapporti commerciali transfrontalieri con loro affiliati all'estero (e un fatturato annuo di oltre 5 milioni di euro da operazioni aventi ad oggetto beni e/o un fatturato annuo da servizi pari a oltre 500.000 euro) sono obbligate a conservare la documentazione relativa ai prezzi di trasferimento. I contenuti obbligatori di tale documentazione sono indicati nelle linee guida del Ministero Federale delle Finanze tedesco dal titolo "Regolamento sulla documentazione di Profit Allocation" che fornisce informazioni dettagliate sulle registrazioni da effettuare e sulle prove da fornire in relazione ai prezzi di trasferimento.
A seguito di una richiesta da parte delle autorità fiscali, la documentazione deve essere presentata entro 60 giorni, oppure, in determinate circostanze, entro 30 giorni. L'esperienza ha dimostrato che per preparare la documentazione completa sui prezzi di trasferimento in un così breve periodo di tempo occorrono sforzi strenui e la fattiva collaborazione di ogni affiliato estero. Per di più, le aziende devono svolgere adempimenti simili - seppur non identici – anche nei paesi di domicilio dei loro affiliati, nonché, in tutti gli Stati membri della UE, ad eccezione di Cipro e della Croazia.
Per questo motivo, una società finanziaria tedesca ha recentemente intrapreso un'azione legale contro l'obbligo di presentare all’Amministrazione Finanziaria la richiesta documentazione sul transfer pricing per le transazioni con l’estero da essa  effettuate. Tuttavia, la Corte Federale Tributaria tedesca ha valutato tale procedura come legittima: a parere della Corte, infatti, la legittimità deriva dal fatto che si tratta di un requisito per una vigilanza fiscale efficace, di interesse pubblico. Tuttavia, la stessa Corte Federale Tributaria tedesca ha considerato eccessive alcune delle indicazioni e delle prove richieste.
Inoltre, dal 1° gennaio 2013 le stabili organizzazioni all’estero di società tedesche sono, in larga misura, trattate come società affiliate legalmente indipendenti a causa del fatto che l’approccio autorizzato dall’OCSE è stato recepito nel diritto nazionale tedesco. Pertanto, la documentazione sui prezzi di trasferimento deve ora essere compilata anche per le stabili organizzazioni all'estero di società tedesche.

FRANCIA - Tassazione sugli immobili
La Finanziaria francese 2014 ha introdotto cambiamenti significativi nella tassazione immobiliare. Le seguenti misure sono già entrate in vigore.
In primo luogo, un importo del 25% può essere dedotto dalla base imponibile di plusvalenze immobiliari realizzate dalle vendite che si sono verificate o si verificheranno tra il 1° settembre 2013 ed il 31 agosto 2014. Tale esenzione si applica esclusivamente ad immobili attualmente esistenti, essendo pertanto esclusi i cantieri edili.
In secondo luogo, le deduzioni fiscali applicabili a plusvalenze immobiliari sono state modificate. Tali deduzioni fiscali dipendono dalla durata della proprietà e possono comportare anche un’esenzione fiscale totale dalla tassazione (vedi sotto).
Se prima del 1° settembre 2013 l'immobile era esente dai contributi fiscali e previdenziali sul reddito (fr. “prélèvements sociaux”) dopo 30 anni di proprietà, a partire dal 1° settembre 2013 l'esenzione fiscale è concessa dopo 22 anni di proprietà, mentre viene riconosciuta una deduzione del 6% all'anno tra i 6 ei 21 anni di proprietà e del 4% per l’ultimo - 22°- anno di possesso.
Dal 1° settembre 2013 l'esenzione dai contributi sociali è sempre concessa dopo 30 anni di proprietà, ma viene riconosciuta  una deduzione dell’1,65% all'anno dal 6° fino al 21° anno di proprietà, una dell’1,60% per il 22° anno e una deduzione annuale del 9 % dal 23° al 30° anno di possesso.
In terzo luogo, le deduzioni fiscali in base alla durata della proprietà si applicano ai cantieri edili fino al 28 febbraio 2014. Dal 1° marzo 2014 le esenzioni in base alla durata della proprietà non saranno invece più applicabili ai cantieri edili di cui sopra, mentre rimarranno in vigore per le altre forme di possesso e di vendita di beni immobili.
Infine, nel 2014 e nel 2015 ai dipartimenti territoriali locali sarà consentito aumentare la tassa sul trasferimento della proprietà a carico di coloro che acquisiranno un immobile in Francia.
L' incremento delle aliquote varierà da un dipartimento territoriale all’altro; tuttavia, l'aumento massimo è fissato allo 0,7 %. Inoltre, l’aliquota maggiorata non potrà superare il 4,5 % (attualmente è il 3,8 %). Tale misura fiscale si tradurrà molto probabilmente in un aumento dell’imposta per l'acquirente di un immobile in Francia.

IRLANDA - Strategia fiscale internazionale & budget 2014
Il 15 ottobre 2013 il Ministro delle finanze irlandese ha pubblicato una dichiarazione sulla futura strategia fiscale internazionale dell'Irlanda. Il Ministro ha inoltre annunciato il budget irlandese per il 2014.
In primo luogo, la dichiarazione sulla strategia fiscale internazionale ha lo scopo di fornire alla comunità internazionale - così come ai potenziali investitori - una chiara visione della strategia internazionale dell’Irlanda sulle imposte sul reddito delle società. Essa, peraltro, sottolinea il desiderio dell'Irlanda di mantenere un regime fiscale competitivo e attrarre nuovi investitori.
Tuttavia, si afferma anche che l'Irlanda intende incrementare la sua aliquota fiscale attuale del 12,5% sul reddito delle società. L'Irlanda si è, inoltre,  impegnata al pieno scambio di informazioni con le autorità degli altri Paesi aderenti all’OCSE e contribuirà attivamente agli sforzi dell'OCSE stessa contro le pratiche fiscali dannose.
In secondo luogo, il Ministro delle Finanze irlandese ha annunciato che la prossima legge finanziaria si occuperà anche delle aziende “apolidi”. Tali aziende sfruttano i disallineamenti delle disposizioni in base alle quali la residenza fiscale è determinata dalla costituzione di una società straniera in base al diritto irlandese mentre la gestione e il controllo di detta società si trovano in un paese terzo. Sulla base delle attuali disposizioni riguardanti la residenza fiscale, dunque, né l'Irlanda, né il paese estero attualmente tassano le società che hanno la loro gestione e il loro controllo in un paese terzo. 
In terzo luogo, il Ministro delle Finanze ha annunciato il budget irlandese per il 2014. L'accento è posto sulla promozione dell'innovazione in quanto il regime attuale per l’incentivazione delle spese per R&S ha mostrato dei risultati positivi. Prima di tutto, la soglia per il credito d'imposta per attività in R&S del 25% è aumentata da euro 200.000 a euro 300.000. Inoltre, il nuovo regime di promozione delle spese in R&D prevede la possibilità di utilizzare parte del credito d'imposta spettante per attività in R&S per premiare i dipendenti chiave nell’ambito della ricerca e sviluppo effettuata attraverso la concessione ad essi di crediti di imposta non imponibili. Alcuni cambiamenti minori renderanno tale opzione più facilmente applicabile.
Infine, le aliquote IVA irlandesi (standard: 23%, ridotta: 13,5%) nel 2014 rimarranno invariate. Ciò vale anche per l’aliquota temporaneamente ridotta del 9% dell’IVA sulle forniture legate al turismo.

SVIZZERA - Convenzione di mutua assistenza amministrativa in materia fiscale
Il 15 ottobre 2013 anche la Svizzera ha sottoscritto la Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (trattato multilaterale portato avanti dall’OCSE e dal Consiglio europeo al quale gli Stati membri sono stati invitati alla relativa sottoscrizione).
 Con l’adesione alla Convenzione uno Stato aderente che riceva una richiesta di informazioni bancarie proveniente da un’altra giurisdizione legata alla stessa Convenzione non può rifiutarsi opponendo la riservatezza degli utenti delle proprie banche o l’interesse di Stato.
 I 58 Stati firmatari della Convenzione risultano così essere attualmente i seguenti: Albania, Argentina, Australia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Belize, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Costa Rica, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ghana, Grecia, Guatemala, Islanda, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Giappone, Corea, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Moldavia, Marocco, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Nigeria, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia Federazione, Arabia Saudita, Singapore, Repubblica Slovacca, Slovenia, Sud Africa, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Regno Unito, e Stati Uniti.
Anche i seguenti paesi sono coperti dalla Convenzione attraverso l’estensione territoriale di:
- Danimarca: Isole Faröe e la Groenlandia,
- Paesi Bassi: Aruba, Curaçao e Saint Maartens,
- Regno Unito: Isole Cayman, Montserrat e Turks e Caicos.

HONG KONG - Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali
 Il 14 gennaio 2013 è stata firmata nella ex colonia britannica la convenzione contro le doppie imposizioni fiscali tra l’Italia e la regione ad amministrazione speciale cinese di Hong Kong.
Tale documento contro le doppie imposizioni assolve ad una triplice funzione:
1. Evitare la doppia imposizione dei redditi generati in entrambe le giurisdizioni.
2. Contribuire a uno sviluppo maggiore di investimenti da parte di aziende italiane che operano con la Cina, Hong Kong e con tutta l’Asia.
3. Contrastare efficacemente l’evasione fiscale in entrambi i Paesi poiché, dopo la ratifica del trattato, sarà possibile per il fisco italiano (e quello cinese) ottenere informazioni anche bancarie sui contribuenti che operano sulla piazza di Hong Kong (e viceversa).
In assenza di tale accordo, i redditi guadagnati da cittadini italiani residenti ad Hong Kong sarebbero soggetti a tassazione sia ad Hong Kong che in Italia. In presenza del trattato, invece, le tasse pagate a Hong Kong potranno essere portate in deduzione dalle tasse eventualmente dovute in Italia, eliminando la doppia imposizione.
Si ricorda che la piazza di Hong Kong era stata inclusa nella famosa black- list da parte del Governo italiano con conseguente aggravio di procedure burocratiche e tassazione su operazioni con la Sar (Special administrative region) cinese. Infatti, spetta al contribuente italiano con attività su Hong Kong dimostrare che la società asiatica da cui provengono costi ha una natura economica e fiscale in loco, oppure provare che le operazioni intrattenute hanno una convenienza economica accertata. Al fine di poter quindi portare in deduzione i costi derivanti da  Hong Kong oppure non essere tassati nuovamente in Italia “per trasparenza “, l’imprenditore deve provare al fisco italiano, tramite una lunga serie di documenti e contratti, che le operazioni effettuate con società di Hong Kong sono reali.
La ratifica della Convenzione farà probabilmente uscire dalla “black list” Hong Kong.
I vari accordi contro la doppia imposizione che Hong Kong ha recentemente firmato, circa una ventina, (erano solamente cinque nel 2009) testimoniano il fatto che la città- Stato ha deciso di dare una luce nuova al proprio status di centro finanziario internazionale, mettendo al primo posto trasparenza, reciprocità e una corporate governance che andrà ad attaccare sempre di più le strutture legali basate su prestanomi e società fittizie. E’ infatti di recente promulgazione una norma che proibirà di avere società fiduciarie come amministratori di una Hong Kong Limited Company dal 2014.

TAIWAN E SINGAPORE - Accordo di libero scambio con la Cina
E’ stato ratificato il 7 novembre 2013 da Taiwan, così come poco prima da Singapore, l’accordo di collaborazione economica con la Cina, eliminando in tal modo gran parte dei beni compresi nelle tariffe doganali e semplificando le procedure doganali.
Ciò rappresenta  per gli imprenditori esteri un ottimo doppio trampolino di lancio per andare in Cina attraverso dei Paesi meglio organizzati, soprattutto per quanto riguarda la logistica e i servizi legali e finanziari.

VIETNAM - Intese
Sono state recentemente firmate dall’Italia due intese con il Governo vietnamita, la prima per aprire nuove opportunità per le PMI in un mercato in forte espansione e che è anche un hub per la regione a più forte crescita al mondo, con la creazione di un habitat favorevole agli investimenti, semplificando la burocrazia e facilitando l’accesso al mercato, e la seconda per sviluppare l’industria del turismo sostenibile, con possibilità di investimenti agevolati nel Paese.


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