Anno XXXVI - Numero 8 - 30 settembre 2013

Dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

Importanti novità in materia di monitoraggio fiscale
A cura di Roberto Tamburelli, Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Con l’approvazione da parte della Camera il 31 luglio della legge europea per il 2013 sono stati introdotti notevoli cambiamenti in materia di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, alcuni di portata positiva, ma altri sicuramente negativi e potenzialmente pericolosi per i contribuenti.
Di positivo c’è la riduzione delle sanzioni per la omessa compilazione della sezione II che si attestano dal 3 al 15% delle somme non indicate. La sanzione è raddoppiata se la detenzione delle attività estere non dichiarate avviene in “paradisi fiscali”.
Sempre positiva è l’abolizione della sanzione accessoria (peraltro ad oggi inapplicata) della confisca di valori equivalenti, nonché l’abolizione dell’obbligo della compilazione delle sezioni I e III. La prima ha sempre interessato casi marginali e un numero di operazioni estremamente limitato, la seconda invece ha sempre creato problemi applicativi concreti di non poco conto dovuti spesso a difficili interpretazioni della norma, a poca chiarezza dei modelli e alla difficoltà di reperire le informazioni necessarie da parte dei compilatori. E' opinione predominante che si debba applicare il principio del favor-rei e quindi anche a violazioni passate degli obblighi relativi a questi due quadri diventano inapplicabili le sanzioni all’epoca previste.

Rischia di trasformarsi in un adempimento estremamente oneroso e spesso di difficile attuazione, invece, l’estensione soggettiva del campo di applicazione della norma. Infatti, l’obbligo non ricade più solamente nel caso di possesso diretto di attività da parte di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici (ed enti equiparati) residenti, ma viene esteso anche al caso in cui le attività da indicare siano possedute da enti terzi i cui beneficiari economici siano soggetti summenzionati. Il cambiamento fa riferimento agli stessi criteri che regolano l’individuazione del “beneficial owner “ per l’antiriciclaggio.
Ad oggi non risulta che il Ministero si sia ancora preoccupato di fornire adeguati chiarimenti in materia, ma la portata letterale della norma potrebbe indurre a un'interpretazione devastante per i contribuenti e i loro consulenti.
Si pensi al caso di un gruppo societario ramificato all’estero con holding in Italia riferibile a soggetti persone fisiche italiane (individuati come i beneficiari effettivi). Andranno indicate tutte le partecipazioni detenute dalle sub-holding estere e così via fino alle ramificazioni più basse? Si dovranno addirittura forse indicare anche i conti correnti e le altre attività soggette a monitoraggio possedute da ogni singola società estera? Dalla lettura letterale della norma il dubbio sorge legittimo.
Tale estensione applicativa non trova alcun fondamento giuridico nella ratio della norma e nel presupposto della stessa che è quella di indicare da parte dei soggetti residenti in Italia obbligati l’ammontare delle attività estere che può generare redditi imponibili nel nostro paese in capo agli stessi. Tale principio è contenuto non solo nel D.lgs. 167/1990, ma è anche ribadito nelle principali circolari emanate dall’Amministrazione finanziaria negli anni più recenti. E', invece, evidente che un’attività posseduta da una società estera i cui BO siano residenti in Italia (a meno che non si ricada in regimi quali la CFC) potrà generare redditi imponibili solamente in capo al soggetto estero partecipato. Quindi viene meno il presupposto applicativo di base della norma. In aggiunta si pensi alla difficoltà di reperire (da parte di un socio di minoranza che però ha una partecipazione rilevante tale da dovere essere individuato come BO) le informazioni necessarie su società partecipate di terzo/quarto livello.
L’obbligo ricade anche se le attività sono possedute per il tramite di soggetti interposti fittizziamente.

Un’ultima modifica negativa è anche l’eliminazione della soglia minima di 10.000 € e quindi l’RW andrà compilato anche in casi di detenzione all’estero di attività di modico valore.


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