Anno XXXVI - Numero 2 - 28 febbraio 2013

La doppia imposizione internazionale. Il modello OCSE

a cura della dott.ssa Laura Battiston, Dottore Commercialista in Torino


Il commercio e le relazioni economiche tra Stati diversi generano spesso conflitti in materia di potestà impositiva; esistono numerosi esempi di redditi tassati doppiamente in base alla legislazione fiscale propria di ogni Stato.
Ad esempio uno Stato puo’ utilizzare il criterio impositivo “personale” secondo il quale un reddito è tassato in capo alla persona ovunque sia stato prodotto: altri Stati utilizzano un criterio “reale” legato alla tipologia di reddito, oppure “territoriale” quando l’aspetto principale è il luogo di produzione del reddito.
Esistono inoltre casi in cui il problema sorge non a causa della normativa di uno Stato, bensì a causa delle diverse interpretazioni dell’Amministrazione finanziaria o della giurisprudenza in materia fiscale.

Al fine di limitare o risolvere i problemi relativi alla doppia imposizione, poichè non esiste una norma di diritto internazionale che la vieti esplicitamente, alcuni Stati europei e gli Stati Uniti collaborarono per elaborare dei modelli di riferimento atti ad evitare la doppia imposizione fiscale di uno stesso reddito.

Fu l’impegno delle Nazioni Unite a istituire un Comitato che si occupò della stesura del primo modello uniforme di convenzione contro le doppie imposizioni; questo modello è utilizzato dalla maggior parte dei Paesi facenti parte dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico); alcuni Stati lo utilizzano derogando a specifici articoli, oppure viene utilizzato anche da Paesi non aderenti.

La struttura del modello OCSE
Nella prima parte si identifica il concetto di persona e residenza (in uno o entrambi gli Stati) e di redditi ai quali si applica la convenzione; introduce il concetto di “stabile organizzazione” come luogo identificativo di produzione del reddito.
Successivamente vengono classificati i redditi oggetto della convenzione, redditi immobiliari, redditi di impresa, redditi derivanti dal trasporto navale ed aereo, dividendi, interessi, royalties e capital gains. Poi ancora sono esaminati i redditi da lavoro dipendente, le pensioni, i compensi degli artisti e sportivi e così via.

Lo scopo della convenzione è dunque ripartire la potestà impositiva degli Stati contraenti e di contrastare l’evasione fiscale internazionale; a tal fine gli Stati contraenti possono operare tramite due metodologie principali e cioè utilizzando il metodo del credito d’imposta che garantisce la detrazione delle imposte assolte all’estero, oppure il metodo dell’esenzione, cioè l’esclusione del reddito dalla tassazione.

Il modello è soggetto a continue implementazioni o aggiornamenti approvati dalla Commissione preposta, recentemente infatti è stata aggiunta una clausola arbitrale per dirimere le dispute di tassazione tra Stati contraenti.

Attualmente i Paesi firmatari sono: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria, tra i quali Cile, Estonia, Israele e Slovenia di più recente adesione.
 


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