Anno XXXV - Numero 9 - 30 ottobre 2012

Dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino


Lavoratori italiani all'estero: retribuzioni convenzionali
a cura del Dott. Roberto Tamburelli, Dottore Commercialista in Torino 


Oramai sono sempre più frequenti i casi, anche di piccole e medie imprese, che hanno la necessità di assumere o di fare lavorare propri dipendenti presso partecipate estere. Spesso non viene loro fornito adeguata assistenza fiscale per potere stabilire la tassazione a cui deve essere sottoposto il relativo reddito percepito. 

L’argomento è ampio e quindi vorrei soffermarmi su un caso piuttosto frequente: quello dei dipendenti che mantengono la residenza in Italia ma svolgono la loro attività esclusivamente all’estero.  E’ opinione comune, assai errata, che la permanenza all’estero per più di 183 giorni nell’arco di un esercizio fiscale sia condizione sufficiente per potersi considerare tax resident nel paese estero.  

L’ Art. 2 del TUIR stabilisce che sono residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta ( quindi per più di 182/183 giorni a seconda che l’anno sia ordinario o bisestile) , hanno in Italia anche solo uno dei seguenti elementi:
- la residenza anagrafica: da intendersi come l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente e quindi anche di conseguenza la NON iscrizione all’AIRE (requisito meramente formale);
- il domicilio ai sensi del codice civile: è un elemento sostanziale, per la verifica del quale l’amministrazione finanziaria può anche fare ricorso a indagini di polizia giudiziaria. Nella sostanza si tratta del luogo dove il soggetto ha il proprio centro degli interessi famigliari, economici e sociali;
- la residenza ai sensi del codice civile: trattasi del posto ove il soggetto ha la sua dimora abituale. 

Un soggetto che abbia verificata anche solo una delle tre condizioni possiede la residenza fiscale in Italia in base alla normativa domestica. Quindi l’iscrizione all’AIRE è un elemento necessario, ma da sola non sufficiente. Se si è iscritti all’AIRE e si mantiene però il domicilio o la residenza in Italia si viene egualmente considerati ivi residenti. La permanenza nel paese estero non significa quindi nulla. 

Come conseguenza di essere fiscalmente residenti in Italia si ha la tassazione nel nostro paese della universalità dei redditi del soggetto (wolrd-wide taxation principle), ivi inclusi quelli di lavoro dipendente. Quindi il soggetto dovrà dichiarare e tassare nel nostro paese i redditi da lui ovunque percepiti nel mondo e di qualsiasi natura salvo alcune esenzioni o limitazioni. L’eventuale presenza di una Convenzione fra il paese in cui lavora il soggetto e l’ Italia potrà portare a conclusioni diverse in deroga alle disposizioni nazionali. 

Non sarà così infrequente quindi il caso di colui che, ancorché lavori all’estero, mantiene in Italia la residenza o il domicilio e, sia in applicazione della normativa domestica del paese estero che di quella Convenzionale (se vigente) è quindi da considerare tax resident in Italia. 

Il comma 8-bis dell’ Art. 51 del TUIR stabilisce che in deroga ai principi generali contenuti nei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente: 
- prestato all’estero in via continuativa; 
- come oggetto esclusivo del rapporto; 
- da dipendenti che soggiornano nel paese straniero più di 183 giorni nell’arco di dodici mesi; 
- da soggetti residenti nel nostro paese
è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali che sono annualmente pubblicate con decreto ministeriale. La tabella stabilisce importi diversi a seconda dei settori di attività e delle qualifiche dei dipendenti. 

Quindi, indipendentemente dalla somma effettivamente percepita (sia essa maggiore o minore), il dipendente dovrà determinare la sua IRE (IRPEF) basandosi su tali retribuzioni. Nel caso in cui egli avesse già subito una tassazione nel paese straniero si dovrà conteggiare il credito d’imposta di cui all’ Art. 165 TUIR facendo la proporzione fra reddito effettivamente tassato in Italia e reddito complessivo percepito nel paese straniero. 
 


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