Anno XXXV - Numero 7 - 30 luglio 2012

Dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino


Depositi  IVA “virtuali”: le novità introdotte dal D.L. 16/2012 
a cura della Dott.ssa Luisella Fontanella, Dottore Commercialista in Torino

 

Il D.L. 16/2012 n. 16 convertito nella L. 44/2012 del 26 aprile 2012 ha apportato rilevanti modifiche all’art. 16 comma 5-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 nell’intento di porre fine a una annosa questione sull’interpretazione dell’obbligo di introduzione fisica delle merci nel deposito IVA per poter usufruire del regime fiscale previsto dal deposito IVA e, quindi, della legittimità dell’applicazione dell’art. 50 bis D.L. 31/93 sulle prestazioni di servizi compiute sui beni. L’intento del legislatore nasce dall’esigenza di superare le criticità che limitano nel nostro Stato l'applicazione di un istituto nato per semplificare gli scambi di beni tra soggetti economici residenti nella Ue, con la conseguenza che molti operatori stanno abbandonando l'Italia per indirizzarsi verso altri Stati Ue con regimi di deposito IVA meno complessi e costosi.

Si ricorda che i depositi fiscali ai fini IVA consentono di custodire e sottoporre a lavorazione, senza il pagamento dell'IVA, beni nazionali e comunitari (sia provenienti da altri Stati membri sia importati da Paesi extracomunitari e immessi in libera pratica presso una dogana italiana), a condizione che gli stessi non siano destinati alla vendita al dettaglio nei locali dei depositi.

Il vantaggio economico risultante dall'utilizzo di tali depositi fiscali consiste nel rinvio dell'applicazione dell'imposta al momento dell'estrazione fisica dei beni dai depositi medesimi, agevolando in tal modo il cosiddetto commercio di transito dei beni introdotti.
I beni possono essere ceduti ad altri operatori all’interno del deposito stesso o inviati ad altri depositi IVA senza l’applicazione dell’IVA e solo chi estrae fisicamente il bene dal deposito dovrà assolvere al pagamento del tributo.

L’Amministrazione finanziaria aveva sempre sostenuto, secondo un consolidato orientamento, che il deposito IVA non è soltanto un regime giuridico, come avviene nel caso dei depositi doganali disciplinati dagli articoli 98 e 113 del regolamento Cee 2913/1992, ma deve presupporre l’esistenza di un luogo fisico in cui i beni devono essere introdotti e custoditi (cfr. circolare Agenzia delle Dogane n. 16 del 2006).

Già il decreto anti-crisi (D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modifiche con la L. 28 gennaio 2009, n. 2) era intervenuto in materia di disciplina dell'istituto del deposito IVA, e precisamente:
- il comma 5 bis dell'art. 16 di detto decreto forniva un'interpretazione autentica del comma 4, lett. h), art. 50 bis, L. 427/1993 riconoscendo la piena legittimità di una serie di prestazioni di servizi, compiute su beni consegnati al depositario, anche se le stesse vengono materialmente effettuate fuori del deposito;
- tali operazioni rientravano nel novero di quelle che si effettuano senza il pagamento dell'imposta e la norma, introdotta nel decreto anti-crisi, chiariva che la lettera h) del c. 4 dell'art. 50 bis "si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono a ogni effetto introduzione nel deposito IVA";
- con la norma in questione anche se tali prestazioni venivano effettuate all'esterno del deposito IVA, la merce su cui esse venivano compiute si considerava "introdotta".

La norma aveva una portata interpretativa delle disposizioni relative al deposito IVA per il quale però, a oggi, ancora non esistono esaustivi documenti di prassi.

Una sentenza che ha trovato fondamento proprio nell’art. 16 co. 5-bis del DL 185/2008, inserito in sede di conversione dalla L. 2/2009, è quella della Commissione Tributaria Provinciale di Torino (sentenza n. 06/1/10 del 5 gennaio 2010).

Secondo la posizione dei giudici di primo grado, ai fini della sospensione d’imposta prevista dall’art. 50-bis del DL 331/1993, non è indispensabile la materiale introduzione dei beni nel deposito IVA.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Dogane, rettificando la dichiarazione d’importazione, ha preteso il pagamento dell’IVA non assolta sulla merce di provenienza extracomunitaria, in quanto non introdotta nel deposito. Le irregolarità riscontrate, benché commesse dal titolare del deposito, sono state contestate all’importatore in considerazione del vincolo di solidarietà che caratterizza l’obbligo impositivo.

La sentenza in commento, essendo riferita alle importazioni, permette di concludere che il regime sospensivo non viene meno, qualunque sia la natura dell’operazione agevolata, quando le merci, anziché essere introdotte nel deposito, siano depositate nello spazio a esso antistante. Tant’è che “anche in questo modo il depositario può prendere giuridico possesso delle merci ed effettuare tutti i controlli sulla stessa volti a verificarne la corrispondenza con la descrizione contenuta nei documenti di accompagnamento”.

Anche Assonime, con la circolare n. 12 del 20 marzo 2009, aveva affermato che la citata norma interpretativa sembrerebbe agevolare le “prestazioni eseguite in una fase anteriore alla reale introduzione dei beni oggetto di tali prestazioni nel deposito IVA, purché si tratti di beni consegnati al depositario e le lavorazioni siano eseguite negli spazi limitrofi al deposito”.

Era necessario, quindi, un intervento per risolvere le perplessità insorte negli operatori doganali e nell'Amministrazione riguardo alla legittimità di operazioni consistenti in prestazioni di servizi effettuate dal gestore del deposito IVA, senza la materiale introduzione dei beni nel deposito stesso.

La novità introdotta dal D.L. 16/2012

Le problematiche interpretative potrebbero ritenersi superate con il D.L. 16/2012 il quale, in sede di conversione nella L. 44/2012, pubblicata in G.U. della Repubblica italiana - n. 99 del 28/04/2012 ha aggiunto al comma 5 – bis dell’art. 16 del D.L. 185/2008 le parole: “senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto”.

Con tale disposizione per l'applicazione del regime di sospensione dell'imposta connesso all'utilizzo dei depositi IVA, non sarà necessario né l'ingresso nella struttura, né lo scarico dei beni dal mezzo di trasporto, né un tempo minimo di custodia, ma basterà l'esecuzione di una prestazione di servizi.

In sostanza, viene superata in via legislativa l'interpretazione secondo cui, per l'applicazione del regime del deposito IVA, non basta il mero transito dei beni accompagnato dalle iscrizioni nei registri del depositario.

Nella relazione illustrativa della disposizione si chiarisce che le merci possono essere vincolate al regime non doganale del deposito IVA, ritenendosi introdotte nel deposito stesso, qualora si verifichi, alternativamente, una delle seguenti condizioni:
- ingresso fisico della merce nel deposito IVA;
- ingresso fisico del mezzo di trasporto nel deposito, senza che le merci vengano necessariamente scaricate;
- la merce raggiunga spazi limitrofi al deposito IVA, ove, senza che sia necessaria la preventiva introduzione fisica nella struttura, vengano materialmente effettuate le prestazioni di servizi di cui al comma 4, lett. h), dell'art. 50-bis del D.L. n. 331/93, senza il pagamento dell'imposta.

In sostanza, dovrebbe essere sufficiente la prestazione del depositario a legittimare l'applicazione del regime di sospensione dell'IVA.

Per l'applicazione del regime di sospensione non sarà più necessario, quindi, né l'ingresso nella struttura né lo scarico dei beni dal mezzo di trasporto, né un tempo minimo di custodia, essendo sufficiente l'esecuzione di una prestazione di servizi, inclusa quella resa dal depositario che prende in carico le merci.

Per quanto riguarda il tempo minimo di custodia è parere della scrivente che la questione sia già risolta dalla nozione stessa del contratto di custodia, così come disposto dall’art.1766 del Codice Civile, che non prevede un tempo minimo di custodia.

Per quanto riguarda l’ingresso del mezzo di trasporto nella struttura si ritiene che si debba comunque interrompere il contratto di trasporto per poter instaurare il contratto di deposito; questo dovrebbe avvenire in luoghi sotto la responsabilità giuridica del depositario per poter effettuare validamente una prestazione di servizi di cui al comma 4, lett. h), dell'art. 50-bis del D.L. n. 331/93 sul bene.

Infine, l’aggiunta della frase né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto non dovrebbe esimere il gestore del deposito dall’effettuare una verifica, seppur solamente “a vista” o “a campione”, della merce volta a verificarne la corrispondenza con la descrizione contenuta nei documenti di accompagnamento.
 

Testo del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (in Gazzetta Ufficiale -Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2012) coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44  recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento».

………omissis………
Capo II
Potenziamento
Sezione I
Accertamento
Art. 8
Misure di contrasto all'evasione
………omissis………

21-bis. All'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «nel deposito IVA» sono aggiunte le seguenti: «senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto».

 


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