Anno XXXV - Numero 6 - 29 giugno 2012

Dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

Acquisto di beni da fornitore estero ed obbligo di reverse charge 

A cura della Dott.ssa Chiara Mejnardi, Dottore Commercialista in Torino 


Negli ultimi anni abbiamo assistito all’estensione dell’ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge, con l’introduzione dell’obbligo – in capo al committente – di gestire tutti gli adempimenti previsti ai fini IVA, in termini di assolvimento dell’imposta e di obbligo di fatturazione (rectius “autofatturazione”) e di dichiarazione.

Dal 2010 (a seguito dell’implementazione del c.d. “VAT  Package”), il meccanismo del reverse charge si applica anche alle cessioni di beni effettuate nel territorio Italiano da un fornitore non residente (UE o extra-UE) nei confronti di un soggetto passivo stabilito in Italia (art. 17, co. 2, D.P.R. 633/72). 
 
Si pensi al caso in cui una società ALFA SRL acquista un computer (magari facendo l’ordine online o via email, quindi senza recarsi fisicamente presso un negozio per effettuare l’acquisto e ritirare il computer). ALFA SRL riceve poi un documento in cui il fornitore risulta essere una società stabilita all’estero (ad esempio in Francia) ma dotata di partita IVA italiana ed in cui viene specificato “reverse charge mechanism applicable” (o una dicitura analoga). Inoltre, al momento del ricevimento del computer, sul documento di trasporto (o altro documento) risulta che il bene proviene dal magazzino del fornitore in Italia (o comunque che si tratta di beni già esistenti sul territorio italiano). Dal punto di vista IVA, trattandosi di un acquisto effettuato da ALFA SRL (soggetto passivo IVA) presso un fornitore estero ed avente ad oggetto beni già esistenti in Italia, i relativi obblighi devono obbligatoriamente essere adempiuti da ALFA SRL. Il fornitore estero (anche se dotato di una partita IVA italiana) non può emettere un documento con addebito di IVA italiana (come poteva invece avvenire fino al 31.12.2009), dal momento che (dal 2010) gli obblighi relativi all’applicazione dell’imposta gravano obbligatoriamente sul cessionario residente (soggetto passivo IVA in Italia). ALFA SRL quindi deve emettere autofattura (ai sensi dell’art. 17, co. 2, D.P.R. 633/72), con addebito dell’IVA italiana (CM 14/2010). 
 
Il documento emesso dal fornitore nei confronti di ALFA SRL non assume alcuna rilevanza ai fini IVA (RM 89/2010; CM37/2011), neppure se il fornitore (per proprie esigenze) ha emesso una fattura. Naturalmente ALFA SRL non deve includere tale operazione nell’elenco INTRASTAT, dal momento che non c’è stata alcuna spedizione (o trasporto) dei beni in questione da un altro Stato UE all’Italia (CM 36/2010, par. 31). Gli adempimenti relativi agli scambi intracomunitari, dal punto di vista IVA italiano, saranno già stati assolti dal fornitore francese che – al momento della consegna dei beni dalla Francia all’Italia – ha effettuato un acquisto intracomunitario, per il tramite della propria partita IVA italiana. In particolare, il fornitore francese, utilizzando la propria partita IVA italiana (ottenuta mediante identificazione diretta ovvero nomina di un rappresentante fiscale), avrà provveduto a registrare (previa integrazione) la fattura (emessa dalla propria partita IVA francese nei confronti della propria partita Iva italiana) ed avrà incluso l’operazione nell’elenco INTRASTAT del periodo (dichiarando quale fornitore la propria partita IVA francese).
 

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