Anno XXXV - Numero 4 - 27 aprile 2012

Dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

La fatturazione delle consulenze in ambito comunitario 

A cura della Dott.ssa Laura Battiston, Dottore Commercialista in Torino


A seguito del recepimento della direttiva comunitaria 2008/8/CE, è stata completamente rivoluzionata la disciplina IVA delle prestazioni di “consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili” così come definite nel DPR 633/72, rientranti nella macro definizione generica di prestazioni di servizi di cui all’art. 7 ter. 

Fino al 31/12/2009 le consulenze  erano fatturate  secondo il criterio generale in base al quale le prestazioni di servizi si consideravano effettuate in Italia se rese da un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, con una molteplicità di deroghe che creavano problemi al fine di una corretta interpretazione.

Dal 2010 invece, le prestazioni di consulenza vengono assoggettate nel paese del committente e catalogate secondo due criteri base che sono chiaramente illustrati nella  Circolare Ministeriale 37/E del 29/07/2011:
- B2B (business to business) per le prestazioni rese da un soggetto passivo IVA ad un altro  
- B2C (business to consumer) per le prestazioni rese da un soggetto passivo IVA ad un soggetto privato.

La consulenza prestata da un soggetto passivo IVA italiano ad un committente soggetto passivo IVA comunitario (B2B) impone la fatturazione con la dicitura “Fuori campo IVA art. 7 Ter DPR 633/72” indipendentemente dal luogo in cui viene effettuata la consulenza.

La consulenza prestata da un soggetto passivo IVA comunitario ad un committente soggetto passivo IVA italiano (B2B) impone di applicare il meccanismo del reverse-charge, mediante integrazione dell’IVA nella fattura del soggetto comunitario  e che dovrà essere registrata sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture di acquisto.

E’ importante sottolineare che le prestazioni suddette devono essere fatturate nel momento in cui sono ultimate, che non concorrono a formare il plafond IVA e che dovranno essere incluse tra le operazioni da indicare nei modelli INTRASTAT. 
 
Per quanto riguarda la consulenza prestata da un soggetto passivo IVA italiano ad un committente comunitario privato (B2C), la prestazione sarà fatturata con IVA al 21%, mancando la soggettività IVA del committente.

Vale la pena ricordare inoltre che, per effettuare operazioni in ambito comunitario, è necessaria l’inclusione della propria partita IVA negli elenchi VIES (l’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni INTRA-UE), consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate; qualora non si fosse inclusi è possibile presentare l’istanza di iscrizione che autorizza, dal 31° giorno successivo alla presentazione, all’effettuazione della prestazione.
 

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