Anno XXXV - Numero 2 - 29 febbraio 2012

Dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

Costituzione di una società di diritto spagnolo da parte di un soggetto italiano
A cura del Dott. Giuseppe Trisoglio, Dottore Commercialista in Torino


Sintesi della procedura

Norme generali per la costituzione
I requisiti per la costituzione di una società a responsabilità limitata (S.L.) o di una società per azioni (S.A.) differiscono in pochi aspetti. La fase di costituzione in senso stretto è preceduta dalla preparazione e presentazione di documenti da emettere in Italia dal soggetto investitore persona fisica o giuridica. La prima fase è la richiesta per l’ottenimento del Codice fiscale spagnolo: CIF per le persone fisiche – NIF per le persone giuridiche. 
 
In ambo i casi i documenti devono essere redatti in lingua italiana e copia in spagnolo, con traduzione giurata ed ancora munita della Apostilla dell’Aia. Ottenuto il codice fiscale le operazioni successive sono:
 
1) Richiesta della denominazione sociale presso il Registro mercantil di Madrid ove si indicheranno cinque nomi in ordine di preferenza. Nel caso in cui il primo nome non venisse accettato, si passa al seguente e poi, eventualmente al terzo. E’ importante che la richiesta della denominazione sociale venga fatta a nome di uno dei futuri soci.

2) Ottenuto il certificato da parte del Registro Mercantil con la denominazione sociale (validità tre mesi con possibilità di rinnovo), si procede ad aprire un c/c presso un’entità bancaria spagnola (conto per “sociedad en constituciòn”) dove versare il capitale sociale.

3) Il capitale minimo per la costituzione di una S.L. è di 3.000,00 Euro. Non esiste un limite massimo. Il versamento deve avvenire a mezzo bonifico bancario e deve essere effettuato da ciascun socio con la causale “capitale sociale per costituzione società”. La banca provvederà ad emettere il certificato di versamento del capitale sociale in cui consta quanto ciascun socio ha apportato.

4) Verrà redatto lo statuto sociale (normalmente si adottano modelli standard), ove si specifica, l’oggetto sociale, si stabilisce il domicilio sociale e viene nominato l’organo di amministrazione (amministratore unico, consiglio d’amministrazione).

5) Firma dell’atto costitutivo presso un notaio.

6) Richiesta del NIF (partita IVA) per iscrizione presso il Registro Mercantil corrispondente al domicilio sociale della società costituita.
 
Norma specifica per  l’ "operador de transporte"
L’autorizzazione per “operador de transporte” abilita la persona o la società richiedente a esercitare, indistintamente, le seguenti attività:
Agenzia di trasporto merci: organizzazione ausiliare interposta tra il cliente e il trasportatore;
Transitario: impresa dedita all’esercizio dell’intermediazione e organizzazione di trasporti internazionali e di quelli che si effettuano in regime di controllo doganale;
Magazzino/distribuzione: ha per oggetto la ricezione di beni o merci di terzi, in virtù di un contratto di deposito, in locali all’uopo predisposti del depositario nei quali si effettuano operazioni di “rottura” di carico, immagazzinamento, manipolazione, amministrazione, controllo esistenza e preparazione di ordini.
 
In questa sede viene esaminata e precisata la procedura riferita ad un richiedente Persona Giuridica. I documenti da presentare devono essere fotocopie autentificate. Nel caso in cui la autenticazione avvenga presso l’ufficio del Servizio Territoriale di Porti e Trasporti competente, bisognerà presentare i documenti originali e le relative fotocopie di cui in appresso:
 
- NIF (equivalente spagnolo del codice fiscale della società);
 
- Atto di costituzione della società debitamente registrata nel Registro Mercantil il cui oggetto sociale corrisponda a quello di “attività ausiliari e complementari del trasporto”.
 
- Capacità Professionale. Certificato di “capacitacion profesional” della persona che esercita la direzione effettiva della società:
- procedura notarile di rappresentanza e procura notarile di disposizione di fondi a favore della persona che apporta il certificato
documento che accrediti la persona come “dirigente della società” e dimostri di essere iscritto come tale presso la Seguridad Social ovvero dichiarare che detiene un 15% del capitale sociale dell’impresa.
 
- Dichiarazione di “onorabilità”. Si tratta di un’autocertificazione in cui ognuna delle persone che esercitano in maniera effettiva e continuativa la direzione della società, dichiara di non avere cause penali, cause amministrative, ecc. Tale dichiarazione viene fatta su un apposito modulo.
 
- Capacità economica (60.000 € minimo). Può essere accreditata presentando uno dei seguenti documenti:
documento contabile della società
certificato del Segretario del CdA o organo equivalente, con il visto del Presidente, in relazione al capitale sociale e la riserva che figurano nell’ultimo bilancio ufficiale. Se la società è di nuova costituzione, questo requisito potrà essere dimostrato con l’atto di costituzione.
 
- Dichiarazione tipo attività. Corrisponde al codice 756 (attività ausiliari e complementari del trasporto). La società di nuova creazione  deve utilizzare l’apposito modulo.
 
- Certificato Intendenza di Finanza che accediti:
- adempimento annuale IVA e le 4 dichiarazioni trimestrali. In caso di società di nuova costituzione è sufficiente presentare l’iscrizione nel registro IVA
- adempimento dichiarazione annuale Imposte di Società e le dichiarazioni relative ai pagamenti degli acconti. Se è una società di nuova creazione si deve presentare l’apposito modulo
- non avere debiti esecutivi relativi a IVA, IS, IAE, IRPEF.

La validità dei certificati è di 6 mesi dalla data della loro emissione.

- Certificato della Seguridad Social:
presentare gli ultimi 12 documenti di pagamento relativi alla Seguridad Social in relazione al regime corrispondente in cui la società è dichiarata. Se è una società di nuova creazione si tratta di presentare l’apposito modulo di iscrizione.
non avere debiti esecutivi nei confronti della Seguridad Social

La validità dei certificati è di 6 mesi dalla data della loro emissione.

- Licenza municipale che accrediti l’esistenza di un locale aperto al pubblico, differente dal domicilio privato del titolare, dedito esclusivamente all’attività del trasporto.
 

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