Anno XXXIV - Numero 11 - 23 dicembre 2011

Dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

L'importanza della documentazione sul "transfer pricing"
a cura del dott. Andrea Barabino, Dottore Commercialista in Torino
 

In ambito OCSE le imprese che fanno parte di uno stesso gruppo devono rispettare, nel fissare i prezzi dei loro scambi commerciali e finanziari, il principio del “valore normale” (arm's lenght principle). In Italia la norma di riferimento è il comma 7 dell’art. 110 del testo unico delle imposte dirette.

Il principio del valore normale significa che i prezzi fra imprese associate devono essere quelli che sarebbero applicati se le stesse imprese non  avessero rapporti di partecipazione fra di loro.

Le violazioni a questo principio, se accertate, in tutti i Paesi OCSE sono sanzionate (in Italia le sanzioni variano fra il 100% ed il 200% delle maggiori imposte).

La normativa italiana permette alle imprese di evitare le sanzioni da violazioni in materia di prezzi di trasferimento se predispongono ed esibiscono ai verificatori la seguente documentazione minima, come ampiamente interpretato dalla recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 58/E del 15 dicembre 2010:

Per la holding, il “masterfile” composto da:

- Descrizione generale dell’attività
- Struttura del gruppo
- Strategia generale del gruppo
- Flusso delle operazioni
- Descrizione delle transazioni con le controllate, in beni, servizi, ed accordi per la divisione dei costi
- Funzioni svolte, beni strumentali impiegati, rischi assunti
- Beni immateriali impiegati
- Politica di determinazione dei prezzi di trasferimento nel gruppo
- Dettaglio di eventuali “advance price agreements”.

Per le società controllate, la “documentazione nazionale (country-specific) composta da:

- Descrizione dettagliata della società
- Settori in cui opera la società
- Struttura operativa
- Strategie generali dell’impresa
- Operazioni infragruppo, metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento
- Accordi per la ripartizione dei costi.

Il “flowchart” dei flussi di transazione e copia degli accordi devono essere allegati.

La documentazione per i prezzi di trasferimento deve essere aggiornata annualmente, ed il contribuente italiano dovrà indicare in dichiarazione dei redditi di esserne in possesso. Per le piccole imprese sono concesse alcune piccole semplificazioni.
 

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