Anno XXXIX - Numero 7 - Settembre 2016

Dall'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

Le recenti interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate sul regime CFC (Controlled Foreign Company)
a cura di Alessandro Terzuolo, partner dello Studio Terzuolo-Brunero & Associati

Il 4 agosto 2016 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una corposa e attesa Circolare interpretativa sul tema delle società o enti esteri controllati da contribuenti italiani (c.d. CFC rule presente in tanti ordinamenti mondiali).

La normativa CFC è infatti stata oggetto di modifiche particolarmente rilevanti ad opera del c.d. Decreto internazionalizzazione (D.lgs. 147/2015) del 14 settembre 2015. Le novità qui brevemente commentate si applicano a partire dal 1 gennaio 2016.

Prima di entrare nel vivo della Circolare n. 35, che fornisce anche diverse interpretazioni pratiche, si riassume brevemente il funzionamento del regime CFC.

Il regime si applica ai contribuenti, sia persone fisiche sia giuridiche, residenti in Italia che detengano, direttamente o indirettamente (anche attraverso società fiduciarie o per interposta persona) il controllo di società o enti residenti in Stati o territori dove il livello di tassazione nominale sia inferiore al 50 per cento (o dove siano vigenti regimi fiscali speciali che realizzino lo stesso risultato) di quello applicabile in Italia.

Salvo alcuni casi particolari che per brevità non si riepilogano, i c.d. passive income, il regime in commento non si applica alle società e agli enti residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo.

Nel caso in cui si ricada nell’applicazione del regime CFC, invece, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati per trasparenza al soggetto italiano in proporzione alle partecipazioni da esso detenute, a nulla rilevando la residenza estera del soggetto controllato.

Uno dei chiarimenti più importanti forniti dalla Circolare n. 35 dell’Agenzia, vista anche la formulazione non chiarissima della norma, riguarda quali imposte considerare nel confronto delle aliquote nominali, se solamente l’IRES (aliquota ordinaria del 27,5%, in previsione di riduzione al 24%) o se anche l’Irap (aliquota ordinaria del 3,9%). L’Agenzia ritiene che, per il confronto del livello di tassazione nominale estera, debbano essere considerate sia l’IRES sia l’IRAP, soluzione che amplia maggiormente l’applicazione del regime CFC.

Inoltre, qualora nello Stato estero sia prevista un’imposta progressiva a scaglioni (che aumenta con l’aumentare del reddito), l’Agenzia prevede che sia necessario calcolare la media aritmetica ponderata delle aliquote vigenti nell’ordinamento estero, utilizzando sempre come parametro un reddito ipotetico di 1 milione di Euro.

Viene inoltre chiarito che la disciplina CFC si applica a prescindere dalla veste giuridica con cui è inquadrata la controllata estera, sia essa una società o un ente non commerciale.

Infine, qualora si ricada nella disciplina CFC dovranno essere applicate tutte le norme tributarie che si applicano alle imprese residenti come ad esempio la normativa sulle c.d. società di comodo e, è il caso di sottolinearlo poiché rappresenta una notizia favorevole, l’istituto dell’ACE (aiuto alla crescita economica).

In conclusione, per chi possieda partecipazioni di controllo in società o enti non residenti è opportuno effettuare una attenta verifica del livello di tassazione nominale presente nello Stato estero al fine di determinare o meno l’applicazione della disciplina CFC, che come riepilogato ha conseguenze rilevanti. Come utile consiglio pratico si segnala che è possibile consultare le aliquote nominali vigenti sui siti internet istituzionali dei vari ordinamenti esteri oppure nella banca dati dell’OCSE (http://stats.oecd.org//Index.aspx?QueryId=58204) sul sito internet della Banca Mondiale o di altri istituti o centri di studio e ricerca internazionali.

Coordinamento editoriale: Francesca Corsini, Francesca Tessitore
Redazione a cura di: Centro Estero per l'Internazionalizzazione e Camera di commercio di Torino


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