Anno XXXIX - Numero 2 - Marzo 2016

Dall'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

La prova delle cessioni intracomunitarie e delle esportazioni
a cura del Dott. Marco Bodo, Studio TS Commercialisti

Introduzione
Sempre più spesso accade che le aziende italiane intrattengano rapporti commerciali con aziende estere al fine di raggiungere nuovi mercati e implementare il proprio business.
E’ usuale, infatti, porre in essere cessioni intracomunitarie o cessioni all’esportazione anche da parte di soggetti economici di minori dimensioni.
Al fine di non incorrere in contestazioni elevate dall’Amministrazione finanziaria in merito al corretto trattamento di tali fattispecie di operazioni è opportuno porre in essere alcune “best practices” in modo da precostituirsi la prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria o dell’esportazione.

Prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria
Premesso che è opportuno verificare che vi siano contemporaneamente i presupposti perché l’operazione sia effettivamente considerabile una cessione intracomunitaria (acquisizione della proprietà o di altro diritto reale del bene, soggettività passiva del soggetto acquirente comunitario con relativa verifica VIES, onerosità dell’operazione ed effettivo movimento fisico della merce dall’Italia ad altro Stato Membro) è necessario precostituirsi la prova dell’avvenuta cessione non imponibile ai sensi dell’art. 41 D.L. 331/93.
In caso di verifica fiscale, qualora non si riuscisse a produrre tale prova, il contribuente correrebbe il rischio di vedersi applicare l’iva nazionale sull’operazione effettuata originariamente come non imponibile (oltre ovviamente alle conseguenti sanzioni).
In relazione alle cessioni intracomunitarie, il documento principale che consente di provare l’effettiva fuoriuscita della merce dal territorio nazionale è rappresentato dalla lettera di vettura CMR (Convention des Marchandises par Route).
Il problema si potrebbe porre in particolar modo relativamente alle cessioni intracomunitarie con trasporto della merce a cura del cessionario (cd. franco fabbrica o ex works). Il cedente nazionale in tali fattispecie rischia di “perdere” la tracciabilità del trasporto della merce che viene appunto curato dal cessionario/acquirente.
Al fine di precostituirsi la prova della corretta cessione intracomunitaria non imponibile, il contribuente potrebbe reperire e conservare la seguente documentazione (anche secondo quanto disposto dall’amministrazione finanziaria nelle Ris. 28/11/2007 n. 345 e 25/03/2013 n. 19):
-    Fattura di vendita all’acquirente comunitario non imponibile ex art. 41 D.L. 331/93;
-    Ordine o contratto stipulato con il cliente comunitario;
-    Elenchi intrastat relativo alle operazioni effettuate;
-    Documento di vettura CMR firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta (ha valenza sia il CMR elettronico che quello cartaceo);
-    Rimessa bancaria relativa al pagamento delle merci;
-    DDT con presa in carico della merce da parte del trasportatore e attestazione del cliente (basta anche una mail) che conferma l’avvenuta ricezione della merce (ove il DDT non sia firmato anche dal cliente stesso).
Sempre l’Agenzia delle Entrate specifica che la prova delle cessioni può essere prodotta anche in un momento successivo all’operazione e che debba essere recuperata dal cedente nazionale “senza indugio” non appena la prassi commerciale lo renda possibile.

Prova dell’avvenuta cessione all’esportazione
In perfetta corrispondenza su quanto avviene per le cessioni intracomunitarie risulta opportuno accertarsi preventivamente che l’operazione possieda tutti i requisiti per poter effettivamente configurarsi come una cessione all’esportazione (trasferimento della proprietà del bene, effettiva movimentazione della merce dall’Italia da uno stato Extra Ue – si noti come non rileva in questo caso l’onerosità o meno della cessione né la soggettività passiva del cessionario).
In secondo luogo è necessario che il contribuente si precostituisca la prova dell’avvenuta cessione all’esportazione, soprattutto nei casi in cui il trasporto venga curato dal cessionario/acquirente (cd. franco fabbrica o ex works).
E’ necessario provare quindi che la merce sia uscita dal territorio nazionale entro 90 giorni dalla consegna della stessa allo stato originario (è opportuno tuttavia tenere in considerazione le osservazioni esposte dalla Sent. Corte di Giustizia UE 19/12/2013 n.563/12 in relazione al termine dei 90 giorni).
All’uopo risulta utile essere in possesso del numero di tracciabilità MRN (Movement Reference Number) che è riportato sul DAE (documento di accompagnamento all’esportazione.
Ulteriori elementi a supporto dell’effettiva esportazione possono anche essere rilevati nel contratto stipulato con il soggetto Extra Ue, nella rimessa bancaria relativa al pagamento delle merci e della comunicazione da parte del cessionario/acquirente estero della avvenuta ricezione delle merci.

Conclusioni
La documentazione comprovante l’effettiva uscita della merce dal territorio nazionale o comunitario è fondamentale per poter dimostrare la corretta effettuazione delle operazioni sopracitate come non imponibili ai fini IVA.
Tali prove è opportuno che vengano precostituite già al momento dell’effettuazione delle operazioni di cessione in modo da evitare di dover recuperare ex post la documentazione necessaria o peggio ancora dover rintracciare clienti all’estero non così facilmente raggiungibili.

Coordinamento editoriale: Francesca Corsini, Francesca Tessitore
Redazione a cura di: Centro Estero per l'Internazionalizzazione e Camera di commercio di Torino


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