Anno XXXVIII - Numero 8 - novembre 2015

Dall'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

Servizi accessori alle importazioni: modificato il regime IVA
a cura della dott.ssa Cristina Gariglio

La nuova disciplina applicabile a decorrere dal 18.08.2015 estende il regime di non imponibilità iva ai servizi accessori, relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale ed alle spedizioni di valore trascurabile. Condizione di non imponibilità è che i corrispettivi di tali servizi accessori siano inclusi nella base imponibile IVA all’atto dell’importazione, ancorché la stessa non sia stata assoggettata ad imposta in Dogana.
Con l’approvazione della Legge n. 115/2015, c.d. “Legge Europea 2014” pubblicata sulla G.U. 3.8.2015, n. 178, in vigore dal 18.8.2015, sono state apportate alcune modifiche alla normativa IVA nazionale relativa ai “servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali” di cui all’art. 9, DPR n. 633/72.
La modifica fa seguito alla procedura di infrazione n. 2012/2088, attivata dalla Commissione UE in relazione alla disciplina IVA italiana applicata ai servizi accessori, relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale ed alle spedizioni di valore trascurabile, in quanto contrastante con gli artt. 143 e 144, Direttiva n. 2006/112/CE.  La Commissione UE contesta il fatto che l’ordinamento nazionale disciplina tali servizi allo stesso modo di quelli accessori ad importazioni soggette ad IVA invece di esentarli.

Disciplina previgente

Ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 4), DPR n. 633/72 i servizi accessori (tra cui il trasporto) relativi alle importazioni di beni, anche di valore modesto, sono non imponibili solo se:
a)    sono stati inclusi nella base imponibile IVA ex art. 69, comma 1, DPR n. 633/72 all’atto dell’importazione.
Pertanto,  come disposto dal citato art. 69, l’imposta va applicata al valore dei beni importati, determinato in base alle disposizioni in materia doganale, aumentato dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'IVA, nonché delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno dell’UE indicato sul documento di trasporto;
b)    sono stati assoggettati ad IVA.
Sono soggetti ad IVA anche i servizi accessori relativi ai beni importati in Italia senza aver pagato l’IVA in Dogana in quanto di valore non superiore a € 22 ex art. 5, DM n. 489/97, ovvero oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale.

Nuova disciplina

L’art. 12, comma 1, lett. a), Legge n. 115/2015, al fine di allineare la normativa nazionale a quella comunitaria, ha integrato l’art. 9, introducendo al comma 1 il nuovo n. 4-bis, secondo il quale costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili: “i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta”.
In questo modo viene superata la contestazione comunitaria prevedendo che la non imponibilità dei servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale ed alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle Direttive 2006/79/CE e 2009/132/CE, è ora applicabile a prescindere dal loro assoggettamento ad IVA all’atto dell’importazione.
E’ bene ricordare che la non imponibilità opera a condizione che i corrispettivi di tali servizi accessori, al fine di dimostrare la loro riferibilità alle operazioni medesime, siano stati inclusi nella base imponibile IVA ai sensi dell’art. 69, comma 1, DPR n. 633/72 all’atto dell’importazione, ancorché la stessa non sia assoggettata ad IVA dalla Dogana. Sarà cura del MEF estendere la franchigia dai diritti doganali applicabile alle piccole spedizioni a carattere non commerciale ed alle spedizioni di valore trascurabile anche ai relativi servizi accessori, a prescindere dal relativo ammontare.

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