Anno XXXVIII - Numero 7 - ottobre 2015

Dall'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

Consolidato nazionale: ora possibile l’opzione tra società “sorelle”
a cura del dott. Lorenzo Baldanzi

L’introduzione in Italia del c.d. “consolidato orizzontale”

Il D.Lgs. 147/2015 (rubricato “Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese”), all’articolo 6, ha modificato la normativa sui soggetti ammessi al consolidato nazionale (articolo 117 del T.U.I.R.), prevedendo la possibilità per le società di capitali italiane non legate tra loro da una partecipazione di controllo, ove:
i.    controllate direttamente o indirettamente da una società residente nella UE;
ii.    ovvero controllate direttamente o indirettamente da una società residente in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni;
di aderire al regime della tassazione di gruppo, senza necessità che la controllante estera possegga in Italia una stabile organizzazione nel cui patrimonio siano comprese le partecipazioni relative alle società per le quali è esercitata l’opzione (nel caso di possesso in Italia di una stabile organizzazione peraltro, la nuova normativa consente l’accesso al consolidato fiscale nazionale a tutte le società non italiane, purché residenti in Paesi con i quali l’Italia ha un accordo per evitare la doppia imposizione).

A tal fine, la controllante estera designerà una delle controllate italiane (o la stabile organizzazione italiana propria o di altra controllata, se esistente) quale “consolidante” di altre società residenti da essa direttamente o indirettamente controllate, con un unico limite: la consolidante non può esercitare l’opzione con società da cui essa stessa è partecipata.

Il requisito del controllo da parte della società residente estera rispetto alle società italiane da essa controllate (sia la società designata quale consolidante che le società consolidate), dovrà essere verificato ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all'articolo 120 del TUIR: dovrà dunque essere considerato l’effetto demoltiplicativo prodotto dalla catena societaria di controllo.

L’efficacia dell’opzione è subordinata alla condizione che il soggetto controllante non residente assuma in via sussidiaria le responsabilità previste dalla norma per l’ente consolidante (art. 127 TUIR, es. la maggior imposta eventualmente accertata e relativi interessi, ovvero gli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale ex art. 122 T.U.I.R.).

Nell’ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio, o di mancato rinnovo dell’opzione, le perdite fiscali che eventualmente residuassero saranno riattribuite alle società che le hanno prodotte (al netto degli utilizzi) e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo come sopra descritto.

Le nuove disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore delle stesse (7 ottobre 2015).

L’Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, stabilirà i contenuti e le  modalità  per  la designazione della controllata “consolidante”. Il medesimo provvedimento disciplinerà l'applicazione delle nuove disposizioni alle opzioni per la tassazione di  gruppo  già  in corso.

La Sentenza della Corte di Giustizia UE sulle cause riunite C-39/13, C-40/13 e C-41/13

La novella legislativa in commento non deriva da un’iniziativa del legislatore italiano.

Essa costituisce un adeguamento della normativa interna alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea che, con la Sentenza del 12 giugno 2014 sulle cause riunite C-39/13, C-40/13 e C-41/13, ha stabilito l’incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con il principio della libertà di stabilimento e, in subordine, di non discriminazione) della previsione contenuta nella disciplina del consolidato fiscale vigente in altri Stati che non consentiva alle società non residenti prive di stabile organizzazione di optare per il regime del consolidato fiscale relativamente alle proprie controllate residenti.

Il Legislatore italiano, vigendo in Italia una normativa sul consolidato fiscale sul punto del tutto analoga a quella di altri Stati (tacciata di incompatibilità col diritto comunitario dalla Corte di Giustizia UE), ha dunque provveduto all’adeguamento normativo (così come hanno fatto, ad esempio, anche Francia, Spagna e Paesi Bassi).

Il fatto che l’adeguamento normativo tragga origine da una sentenza della Corte di Giustizia UE non costituisce una mera precisazione: come noto, infatti, le sentenze dei giudici lussemburghesi sono generalmente efficaci ex tunc.

La possibilità di rimborso per le maggiori imposte versate

Poiché la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sopra citata non ha stabilito diversamente, la normativa italiana che impediva alle società non residenti (prive di una stabile organizzazione in Italia che detenesse le partecipazioni di controllo) di optare per il consolidato fiscale relativamente alle proprie controllate italiane (tra loro “sorelle”) deve considerarsi essere sempre stata contraria al diritto dell’Unione.

Ciò potrebbe giustificare, per le società che avrebbero potuto beneficiare del regime del consolidato nazionale secondo la nuova normativa, ma non hanno potuto farlo a causa della previsione di cui sopra (dichiarata contraria al diritto comunitario ed ora abrogata), la presentazione di una istanza di rimborso ex articolo 38 del D.P.R. 602/1973, per le maggiori imposte versate nei 48 mesi precedenti.

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