Anno XXXVIII - Numero 4 - 30 giugno 2015

Dall'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

I redditi esteri e il credito d’imposta (eventualmente) spettante in Italia
a cura di dott. Gian Piero Balducci (Studio Palea)
 

I contribuenti possessori di redditi di fonte estera possono beneficiare di un credito d’imposta finalizzato ad evitare il fenomeno della doppia imposizione.
Ai sensi dell’art. 165 del TUIR, le condizioni che danno diritto al credito d’imposta sono la produzione di un reddito estero, il pagamento delle imposte estere a titolo definitivo e il concorso del reddito estero alla formazione del reddito imponibile in Italia.
La Circolare n. 9/E del 5/3/2015 dell’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito gli opportuni chiarimenti in merito alla determinazione e alla fruizione del credito in esame.

Il conflitto generato dalla doppia imposizione tra lo “Stato della fonte” e lo “Stato della residenza” viene risolto dai singoli Stati adottando, alternativamente, come previsto dall’art. 23, lett. A e B del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, il metodo dell’esenzione o il metodo del credito d’imposta.
Sul punto nella citata Circolare n. 9/E l’Agenzia rammenta che l’Italia ha optato per il sistema del credito d’imposta in coerenza con il principio generale di tassazione dei residenti per tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti (“worldwide principle”).
Tale sistema rende definitiva l’imposizione più elevata tra quella applicata dallo Stato della fonte e quella applicata dallo Stato della residenza. Il sistema dell’esenzione, diversamente, consolida sempre le imposte dello Stato della fonte.
Il sistema del credito d’imposta comporta che se l’imposta italiana è, rispetto a quella estera:
- superiore, la differenza va versata all’Erario italiano;
- inferiore, non è ammessa la restituzione dell’eccedenza d’imposta estera poiché il credito d’imposta è riconosciuto fino a concorrenza dell’imposta italiana dovuta sul reddito estero.

L’art. 23 del TUIR
L’art. 165, comma 2, del TUIR dispone che i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’art. 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.
La definizione “interna” di reddito prodotto all’estero ricavabile da una lettura “a specchio” del citato art. 23 è applicabile solo in assenza di una Convenzione contro la doppia imposizione tra l’Italia (Stato della residenza) e lo Stato della fonte del reddito.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in applicazione della norma convenzionale il diritto al credito viene riconosciuto in riferimento a qualsiasi elemento di reddito che lo Stato della fonte ha assoggettato ad imposizione conformemente alla specifica Convenzione applicabile.

Il concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo
Il concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo è una delle condizioni richieste per poter usufruire del credito d’imposta in esame. Ciò comporta che tale credito non spetta in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta, imposta sostitutiva o ad imposizione sostitutiva applicata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi ex art. 18 del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 9/E evidenzia che in base alla predetta disposizione i redditi di capitale corrisposti da soggetti esteri ed ivi percepiti senza l’intervento di un sostituto d’imposta sono soggetti in Italia ad imposizione sostitutiva nella stessa misura delle ritenute a titolo d’imposta che sarebbero applicate se tali redditi fossero corrisposti da sostituti d’imposta/intermediari italiani. Al contribuente spetta il credito d’imposta in esame se, scegliendo di non avvalersi dell’imposizione sostitutiva, applica la tassazione ordinaria.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate evidenzia che non possono usufruire della tassazione ordinaria persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati, enti pubblici e privati (inclusi i trust) residenti in Italia che non hanno quale oggetto principale l’esercizio di attività commerciali, nonché i soggetti esenti dall’IRES in relazione agli interessi, premi e altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari esteri, così come gli utili ex art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR relativi a partecipazioni non qualificate in soggetti esteri e i proventi da associazione in partecipazione e cointeressenza ex art. 109 del TUIR, stipulati con soggetti esteri e caratterizzati da apporti diversi da opere e servizi e di natura “non qualificata”.
Possono, invece, usufruire dell’imposizione sostitutiva oppure di quella ordinaria, in sede di dichiarazione dei redditi, i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e quelli derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche ex art. 50 del TUIR erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale percepiti direttamente all’estero.

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