Anno XXXV - Numero 10 - 30 novembre 2012

Dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

Richiesta di “mutua assistenza amministrativa” in materia fiscale. Scambio d’informazioni spontaneo tra Italia e Germania, ai sensi della direttiva n. 77/799CEE e successive modificazioni

a cura del dott. Franco Trisoglio
 
Caso concreto

L’Amministrazione fiscale tedesca ha comunicato alla Guardia di Finanza di avere in corso accertamenti nel settore dei “capitali patrimoniali” riguardanti una società di capitali italiana ed in particolare di un suo socio amministratore, cittadino italiano residente in Germania.
E’ stato richiesto di accertare: 
- se il movimento è afferente alla società o al socio;
- di precisare se la natura dell’importo, di cui alla documentazione, trasmessa sia utile o ricavato di una vendita;
- se sono state effettuate trattenute alla fonte o pagate imposte sul reddito.

* * *
Sintesi della normativa
 
- Modello OECD  del 1963 - art. 26;
- Direttiva CEE 77/799 del 19/12/1977;
- Direttiva CEE 79/1071 del 6/12/1979;
- Rapporto OECD del 20/1/1988;
- Consiglio d’Europa del 25/1/1988;
- Regolamento CEE 218/92 del 27/1/1992;
- Accordo OEDC del 18/4/2002;

La richiesta di “mutua assistenza amministrativa” è conseguenza di diverse situazioni in particolare: 
- i disequilibri e la peculiarità dei vari sistemi fiscali nazionali, seppure in parte corretti dai trattati contro le doppie imposizioni; 
- i limiti strumentali di indagine utilizzati dagli Uffici finanziari; 
- la consapevolezza dell’importanza della reciproca assistenza e cooperazione tra le Amministrazioni di Paesi diversi. 

L’interesse per la cooperazione tra le Amministrazioni finanziare di diversi Paesi infatti è sorto nell’ambito di una più vasta problematica relativa alla doppia imposizione internazionale ed agli strumenti per evitarla.
La procedura per lo scambio reciproco di informazioni per la reciproca assistenza, considerato lo strumento più idoneo per la realizzazione dei singoli Stati, ha assunto sempre maggiore rilevanza sino a divenire, nel presente, uno dei cardini per la soluzione dei fenomeni patologici che si manifestano nella fiscalità internazionale o in quella mista.
Lo scambio di informazioni è stato previsto inizialmente in accordi bilaterali e presenta limiti diversi: il principale è l’essere trattato bilaterale, mentre le operazioni internazionali, in molti casi, si estendono a più Paesi; conseguentemente uno scambio di informazioni bilaterali spesso risulta insufficiente per il fine per cui è stato richiesto.

Il ruolo centrale dello scambio di informazioni è stato più volte sottolineato e sollecitato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee quale strumento efficace per la corretta applicazione del diritto comunitario e delle norme in vigore negli Stati membri.  Risalgono al 1993 le più importanti sentenze (Schumacher causa  c-279/93 del 11/8/1995; Vestergaar causa C-59/98 del 28/10/1999).
L’obbligo di prestare assistenza, già regolamentato inizialmente dalla Direttiva CEE 77/799 che faceva riferimento ai “motivi di fatto o di diritto”,  è stato modificato dalla Convenzione del Consiglio d’Europa e dalla OEDC che in sintesi dispone:  “l’ammissibilità degli strumenti di indagine secondo la prassi legislativa e la legislazione di entrambi gli Stati; l’acquisibilità di informazione in base alla legislazione ed alla prassi amministrativa di entrambi gli Stati; non comunicabilità delle informazioni che riguardano un segreto commerciale, industriale o professionale o dalla cui divulgazione può scaturire un pericolo per l’ordine pubblico".

I limiti dell’obbligo di fornire informazioni sono stati diversi. 
Il modello OECD art. 26 del 1963 stabiliva la c.d. “minor information clause”: “le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per l’applicazione della presente Convenzione e delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste da questa Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono”. Conseguentemente uno Stato contraente non era tenuto a fornire un’informazione ad uno Stato richiedente se non poteva offrirla ad altri Stati nella situazione uguale o opposta. 
Il problema interpretativo è se il requisito della reciprocità vada inteso in senso “stretto” oppure “largo”. La prassi corrente è per la reciprocità intesa in senso “largo”, al fine di favorire la collaborazione tra le Amministrazioni fiscali di Paesi diversi. 

Altro limite all’obbligo di fornire informazioni è rappresentato dall’esistenza di un segreto commerciale, industriale o professionale. La normativa di cui all’articolo 26 del modello OECD 1963 dispone che tale obbligo non deve essere dedotto dalle leggi nazionali degli Stati contraenti ed evidenzia particolari situazioni in cui le informazioni possono essere rifiutate: 
quando porterebbero all’adozione di provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e/o alla propria prassi amministrativa o a quella dell’altro Stato contraente;
quando non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell’altro Stato contraente;
quando potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

Alla rigorosa norma dell’articolo 26 Modello OECD 1963 che dava una garanzia assoluta di protezione del segreto creando un’autonoma norma internazionale di segretezza in materia fiscale è subentrata la Direttiva CEE 77/799 che prevedendo l’articolo 11 obblighi più “estesi” ha precisato “le informazioni fornite sul piano internazionale vengono assimilate alle informazioni ottenute attraverso le indagini compiute in base alle leggi interne”.

Ulteriori limiti allo scambio di informazioni per  tutelare la c.d. “protezione del contribuente” previste dal rapporto OEDC, sono stati precisati dal Regolamento CEE del 1992; altre modifiche significative sono state apportate nel rapporto OECD del 2000. La novità è la previsione dello scambio “solo a richiesta”. Le informazioni devono essere fornite indipendentemente dalle valutazioni quale reato penale della condotta in esame e non devono essere ostacolate da segreti bancari per la cui influenza le parti avranno dato assicurazione.

 


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