Anno XXXIV - Numero 10 - 30 novembre 2011

Dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

Depositi IVA: le modifiche apportate dal c.d. “decreto sviluppo” e dalla c.d. “manovra di Ferragosto” e i recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Dogane.
a cura della Dott.ssa Luisella Fontanella, Dottore Commercialista in Torino


La disciplina dei depositi Iva ha subito tre rilevanti modifiche dalle recenti manovre fiscali (Dl 70 del 13 maggio 2011 e Dl 138 del 13 agosto 2011) e precisamente:

1) Estensione della gestione ai depositi di tipo E 
 
Tutti i depositi doganali privati, compresi quelli di tipo E, possono essere gestiti come depositi Iva. Questa è una tipologia di deposito che assicura la massima flessibilità operativa per il depositario, potendosi identificare anche in una pluralità di installazioni, anche non confinanti, del depositario stesso. 
L'agenzia delle Dogane, con la nota 84920 del 7 settembre 2011, ha precisato che questa tipologia non è comunque associabile a tipologie di deposito "virtuale", nelle quali si prescinderebbe addirittura dallo stoccaggio dei beni.
 
2) La Garanzia
 
I beni introdotti in libera pratica, se vengono custoditi in un deposito Iva, devono essere coperti da garanzia fino a quando non viene dimostrato che l'imposta è stata assolta all'atto dell'estrazione. 
Sono esonerati solo gli importatori in possesso dello status di rilevanza comunitaria di Operatore economico autorizzato (Aeo).
Anche se sono esonerati dalla presentazione della garanzia, gli importatori titolari di certificazione Aeo o di titolo di "notoria solvibilità" di cui all'articolo 90 del Tu Dogane devono evidenziare la loro condizione soggettiva che consente loro l'esonero compilando nella dichiarazione doganale con riferimento all'importatore la casella 8 del Dau e la casella 52 del Dau.
Fino alla data del 11 settembre scorsoagli importatori, per vedersi svincolata la garanzia, era sufficiente riconsegnare in Dogana la copia del documento doganale (IM 4), munito delle attestazioni di presa in carico della merce da parte del gestore del deposito.
Il legislatore italiano, nell’emanazione della nuova norma, ha risposto a una esigenza molto sentita a livello comunitario. La Commissione europea, infatti, aveva trattato ripetutamente circa i rischi fiscali connessi all’immissione in libera pratica di beni extra Ue. 
La norma, nel far proprio l’indirizzo operativo espresso dall’organo comunitario, ha previsto che la garanzia prestata dall’operatore per l’Iva dovuta, che tecnicamente è esposta nella dichiarazione ma non viene riscossa, deve essere rilasciata all’ufficio doganale competente all’ingresso della merce nel territorio comunitario. 
La nuova normativa sulla garanzia è entrata in vigore dallo scorso 12 settembre 2011 e deve essere fornita dal soggetto “depositante”, sebbene il suo svincolo sia subordinato all’operato del soggetto che estrae i beni dal deposito.
In altri termini, il soggetto che procede all’estrazione della merce dal deposito deve comunicare al gestore dello stesso i dati della liquidazione dell’IVA, e solo in tal momento si ha lo svincolo della garanzia.
Dal punto di vista sostanziale, la disposizione va a incidere sul rapporto che esiste tra la garanzia prodotta al momento dell’importazione e l’assolvimento dell’Iva all’estrazione dei beni dal deposito. Infatti, è previsto che, per poter svincolare la garanzia, l’operatore che procede all’estrazione dei beni deve comunicare al gestore del deposito Iva i dati relativi alla liquidazione dell’imposta connessa all’estrazione del bene.
Questo significa che, nel caso in cui l’importatore e l’estrattore dei beni sono persone diverse, colui che ha importato i beni, e pertanto ha prestato garanzia, vede subordinato lo svincolo della stessa a un adempimento di un altro operatore che potrebbe non conoscere. 
Nella situazione descritta, è frequente il caso in cui l’ultimo cessionario, colui che deve liquidare l’imposta, non ha alcun rapporto commerciale con l’operatore, che tuttavia continua a essere il garante dell’Iva acquisita a titolo di cauzione dalle Dogane, fino al momento dello svincolo della garanzia.
 
I chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane
 
L’Agenzia delle Dogane è intervenuta per chiarire alcuni dubbi in merito alle procedure relative alle garanzie sui depositi Iva con la nota prot. 113881/RU del 5 ottobre che ha integrato la precedente nota prot. n. 84920 del 7 settembre ed ha fornito diversi chiarimenti.
La garanzia per i beni importati in libera pratica e introdotti in un deposito Iva senza pagamento dell'imposta (Dl 70/2011) deve essere prestata dall'importatore, dal dichiarante o da un terzo e sostituisce quella che prima veniva richiesta al depositario a seguito della nota 1241 del 1997, richiamata dalla circolare delle Dogane n. 16/D del 2006. 
La copia dell'autofattura, con l'integrazione degli estremi di registrazione nei libri contabili, sostituisce l'invio alla dogana della copia dei registri Iva sui quali i documenti stessi devono essere annotati.
Anche il soggetto non residente, identificato direttamente in Italia o con rappresentante fiscale in precedenza nominato, può utilizzare i depositi Iva introducendo merce in libera pratica senza pagamento di Iva, presentando garanzia prestata da un soggetto terzo. Per tali soggetti, in attesa del provvedimento delle Entrate, restano sospese le disposizioni introdotte dal Dl 138/2011.
Per l'estrazione dei beni dal deposito Iva e lo svincolo della garanzia la nota esplicita i comportamenti da seguire anche se non definisce con esattezza cosa si intende, ai fini dello svincolo, per "estrazione" dal deposito: se uscita fisica delle merci dai luoghi ove sono custoditi o semplice passaggio di regime, ad esempio da deposito Iva a deposito libero.
Secondo le Dogane il soggetto (importatore o acquirente terzo) all'atto dell'estrazione dovrà produrre:
 
1. copia dell'autofattura, ovvero in caso di cessione all'esportazione o intracomunitaria, copia della fattura emessa integrata con gli estremi di registrazione nei libri contabili. In alternativa a questa integrazione e solo se nell'autofattura di estrazione o fattura di cessione non sono riportati i numeri della registrazione, deve essere prodotta copia del registri di cui agli articoli 23/24 e 25 del Dpr 633/72;
 
2. dichiarazione sostitutiva del l'atto di notorietà, con allegata una copia del documento di identità del soggetto che pone la firma, la conformità all'originale e l'effettiva registrazione nei libri contabile dell'autofattura o della fattura.
Non è richiesta la copia del registro con il riporto della liquidazione del periodo nel quale sono state computate le autofatture.
 
Quando viene presentata la documentazione sopra riportata l'ufficio provvede a svincolare la garanzia prestata per ogni singola operazione. Se, poi, la garanzia è globale, l'importo dell'Iva svincolata viene riaccreditato equivalendo allo svincolo. 
La documentazione sarà trasmessa dal depositario al competente ufficio doganale rispettando le seguenti modalità: 1) consegna a mano; 2) invio tramite posta elettronica certificata (non ammesso l'invio per posta elettronica non certificata); 3) altro canale concordato con l'ufficio doganale competente.
Le comunicazioni sono dovute anche nelle ipotesi in cui il soggetto che ha introdotto la merce nel deposito, si sia avvalso, ricorrendone le condizioni, degli esoneri sopra citati (titolarità dell’articolo 90 o di certificazione AEO) in quanto le comunicazioni previste dalla normativa sono dovute sia ai fini della corretta tenuta della contabilità da parte del depositario, sia ai fini dello svincolo della garanzia prestata
 
Procedura semplificata 
 
L’ Agenzia Dogane con nota del 04/11/2011, n. prot. 127293/RU ha reso più facile l’accesso all’esonero dalla garanzia per gli operatori economici che importano da Paesi terzi beni da introdurre nei depositi IVA. Recependo le indicazioni del Parlamento, è stata introdotta una procedura semplificata per ottenere la dispensa dall’obbligo di garantire il pagamento dell’IVA all’importazione. Sarà però una dispensa con validità limitata nel tempo e nel valore. Vengono così attenuate le conseguenze negative, anche in termini di competitività delle imprese italiane, lamentate dagli operatori in relazione alla “stretta” sulla disciplina del deposito IVA apportata dall’art. 7 del D.L. n. 70/2011.
 
3) Vincoli per l’estrazione
 
L'estrazione dei beni viene consentita solamente ai soggetti passivi che risultino iscritti da almeno un anno alla Camera di commercio, che dimostrino un'effettiva operatività e attestino la regolarità dei versamenti IVA, con le modalità definite con provvedimento dell'agenzia delle Entrate.
Il legislatore ha ritenuto opportuno aggiungere quella recata dal maxi-emendamento al D.L. n. 138/2011, secondo la quale l’estrazione dei beni dal deposito IVA può essere effettuata solamente da soggetti che sono iscritti alla CCIAA da almeno un anno, i quali dimostrino un’effettiva operatività ed attestino regolarità dei versamenti IVA, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
La particolare attenzione dedicata ai depositi IVA sia espressione delle pericolosità ravvisata nell’utilizzo di tale strumento soprattutto nella fase di estrazione dai beni dallo stesso, momento in cui il rischio di mancato assolvimento del tributo si registra nell’assolvimento del tributo mediante in meccanismo dell’autofattura.
Per quest'ultima disposizione, però, si è ancora in attesa di un provvedimento delle Entrate che definisca le modalità operative di queste nuove restrizioni.
 
 Allegato: Nozione di deposito IVA

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